Sentenza 205/2005 (ECLI:IT:COST:2005:205)
Massima numero 29413
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  23/05/2005;  Decisione del  23/05/2005
Deposito del 26/05/2005; Pubblicazione in G. U. 01/06/2005
Massime associate alla pronuncia:  29411  29412  29414  29415  29416


Titolo
SENT. 205/05 C. SPORT - DELEGA AL GOVERNO - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - CONTENUTO ASSERITAMENTE SPECIFICO E DI DETTAGLIO - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA MATERIA CONCORRENTE DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO - ASSOLUTA GENERICITÀ DELLE CENSURE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ inammissibile, a causa della assoluta genericità delle censure, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, lett. f), della legge 6 luglio 2002, n. 137, nella parte in cui nella materia di competenza legislativa concorrente dell'“ordinamento sportivo”, detta principî e criteri direttivi caratterizzati da contenuto specifico e dettagliato ovvero appare suscettibile di invadere la competenza residuale regionale (art. 117, quarto comma, Cost.), in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge  06/07/2002  n. 137  art. 10  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte