Sentenza 205/2005 (ECLI:IT:COST:2005:205)
Massima numero 29414
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  23/05/2005;  Decisione del  23/05/2005
Deposito del 26/05/2005; Pubblicazione in G. U. 01/06/2005
Massime associate alla pronuncia:  29411  29412  29413  29415  29416


Titolo
SENT. 205/05 D. SPORT - PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE - DELEGA AL GOVERNO - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA RESIDUALE DELLA REGIONE NELLA MATERIA DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO - SETTORE NON INCISO DALLA DELEGA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
Relativamente alle censure formulate avverso l'art. 10, comma 2, lettera f) della legge 6 luglio 2002 in tema di sport, va rilevato che, come entrambe le parti deducono e come risulta a questa Corte, non è stato emanato nel termine di diciotto mesi previsto dall'art. 10, comma 1, il decreto legislativo attuativo della delega.

Atti oggetto del giudizio

legge  06/07/2002  n. 137  art. 10  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte