Sentenza 205/2005 (ECLI:IT:COST:2005:205)
Massima numero 29414
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
23/05/2005; Decisione del
23/05/2005
Deposito del 26/05/2005; Pubblicazione in G. U. 01/06/2005
Titolo
SENT. 205/05 D. SPORT - PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE - DELEGA AL GOVERNO - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA RESIDUALE DELLA REGIONE NELLA MATERIA DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO - SETTORE NON INCISO DALLA DELEGA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 205/05 D. SPORT - PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE - DELEGA AL GOVERNO - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA RESIDUALE DELLA REGIONE NELLA MATERIA DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO - SETTORE NON INCISO DALLA DELEGA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
Relativamente alle censure formulate avverso l'art. 10, comma 2, lettera f) della legge 6 luglio 2002 in tema di sport, va rilevato che, come entrambe le parti deducono e come risulta a questa Corte, non è stato emanato nel termine di diciotto mesi previsto dall'art. 10, comma 1, il decreto legislativo attuativo della delega.
Relativamente alle censure formulate avverso l'art. 10, comma 2, lettera f) della legge 6 luglio 2002 in tema di sport, va rilevato che, come entrambe le parti deducono e come risulta a questa Corte, non è stato emanato nel termine di diciotto mesi previsto dall'art. 10, comma 1, il decreto legislativo attuativo della delega.
Atti oggetto del giudizio
legge
06/07/2002
n. 137
art. 10
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte