Sentenza 205/2005 (ECLI:IT:COST:2005:205)
Massima numero 29415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  23/05/2005;  Decisione del  23/05/2005
Deposito del 26/05/2005; Pubblicazione in G. U. 01/06/2005
Massime associate alla pronuncia:  29411  29412  29413  29414  29416


Titolo
SENT. 205/05 E. SPETTACOLO - DELEGA AL GOVERNO - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - CONTENUTO ASSERITAMENTE SPECIFICO E DI DETTAGLIO - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA MATERIA CONCORRENTE DELLA PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ inammissibile, per la genericità ed apoditticità delle censure, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, lett. e), della legge 6 luglio 2002, n. 137 nella parte in cui, nella materia di competenza concorrente della “promozione e organizzazione delle attività culturali”, fissa principî e criteri direttivi caratterizzati da contenuto puntuale, specifico e dettagliato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost..

Atti oggetto del giudizio

legge  06/07/2002  n. 137  art. 10  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte