Sentenza 238/2022 (ECLI:IT:COST:2022:238)
Massima numero 45182
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  18/10/2022;  Decisione del  18/10/2022
Deposito del 28/11/2022; Pubblicazione in G. U. 30/11/2022
Massime associate alla pronuncia:  45181


Titolo
Previdenza - In genere - Gestione separata dell'INPS - Obbligo di iscrizione, secondo l'interpretazione di diritto vivente, per architetti e ingegneri iscritti ai relativi albi professionali, i quali non possono iscriversi alla loro cassa previdenziale (Inarcassa) in quanto svolgono contestualmente anche un'altra attività lavorativa, con conseguente iscrizione alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria - Denunciata irragionevolezza, violazione della libertà di iniziativa economica, dei principi di proporzionalità e sussidiarietà orizzontale nonché di quello, anche convenzionale, della riserva di legge nelle prestazioni patrimoniali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 190001).

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, nonché all'art. 118, comma quarto, Cost. - dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, che, secondo l'interpretazione di diritto vivente, prevedono l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'INPS a carico degli architetti e degli ingegneri iscritti ai relativi albi professionali, i quali non possono iscriversi alla loro cassa previdenziale (Inarcassa) in quanto svolgono contestualmente anche un'altra attività lavorativa, con conseguente iscrizione alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria. La gestione separata si iscrive nella tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da "vuoti" di copertura assicurativa e rinviene il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35 Cost.), rispetto agli eventi indicati nell'art. 38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma. Né ciò si pone in contraddizione con l'autonomia regolamentare riconosciuta dallo stesso legislatore alle casse previdenziali professionali privatizzate, laddove queste prevedano un perimetro dell'obbligo assicurativo meno esteso di quello della gestione separata. Il rapporto tra quest'ultima e il sistema previdenziale categoriale si pone infatti in termini non già di alternatività, ma di complementarità, in quanto l'istituto residuale della gestione separata opera proprio in relazione ai soggetti e alle attività eventualmente esclusi dalla cassa professionale di categoria, costituendo l'imprescindibile momento di compimento e chiusura del sistema generale della tutela previdenziale. Infine, l'ambito soggettivo di estensione dell'istituto risulta certo e fondato su una idonea base legislativa, assicurando la prevedibilità dell'obbligo contributivo e il rispetto della riserva di legge nelle prestazioni patrimoniali. (Precedenti: S. 104/2022 - mass. 44723; S. 108/1989 - mass. 12052).

Atti oggetto del giudizio

legge  08/08/1995  n. 335  art. 2  co. 26

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 18  co. 12

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118  co. 4

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 1