Sentenza 205/2005 (ECLI:IT:COST:2005:205)
Massima numero 29416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  23/05/2005;  Decisione del  23/05/2005
Deposito del 26/05/2005; Pubblicazione in G. U. 01/06/2005
Massime associate alla pronuncia:  29411  29412  29413  29414  29415


Titolo
SENT. 205/05 F. SPETTACOLO - DELEGA AL GOVERNO - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA LESIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA RESIDUALE DELLA REGIONE NELLA MATERIA DELLO SPETTACOLO - GENERICITÀ E APODITTICITÀ DELLE CENSURE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, lett. e), della legge 6 luglio 2002, n. 137, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost., laddove, nell'autonoma materia legislativa residuale dello “spettacolo”, detta una propria normativa in assenza di qualsiasi legittimazione a legiferare. Ed invero, riguardo alla asserita esistenza, fuori di quelle elencate nell’art. 117, secondo e terzo comma Cost., una materia spettacolo che, in quanto non menzionata, rientrerebbe tra quelle di competenza residuale è sufficiente richiamare quanto statuito, in senso contrario, da questa Corte con la sentenza n. 255 del 2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  06/07/2002  n. 137  art. 10  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte