Ordinanza 206/2005 (ECLI:IT:COST:2005:206)
Massima numero 29417
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
23/05/2005; Decisione del
23/05/2005
Deposito del 26/05/2005; Pubblicazione in G. U. 01/06/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 206/05. STRANIERO - INGIUSTIFICATO TRATTENIMENTO NEL TERRITORIO DELLO STATO - ESPULSIONE IMMEDIATA - RIENTRO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - SUBORDINAZIONE AD UN PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO DEL QUESTORE - SOPRAVVENUTE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E DISCIPLINA LEGISLATIVA INCIDENTI SUL QUADRO NORMATIVO COMPLESSIVO DI RIFERIMENTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
ORD. 206/05. STRANIERO - INGIUSTIFICATO TRATTENIMENTO NEL TERRITORIO DELLO STATO - ESPULSIONE IMMEDIATA - RIENTRO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - SUBORDINAZIONE AD UN PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO DEL QUESTORE - SOPRAVVENUTE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E DISCIPLINA LEGISLATIVA INCIDENTI SUL QUADRO NORMATIVO COMPLESSIVO DI RIFERIMENTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Testo
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, ai fini di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni, alla luce dei sopravvenuti mutamenti del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante: a) l'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e «di conseguenza» l'art. 13, commi 3 e 13, e l'art. 17 del medesimo decreto legislativo, nella parte in cui prevedono l'immediata espulsione, con accompagnamento coattivo alla frontiera, dello straniero sottoposto a procedimento penale per i reati di cui ai citati artt. 13, comma 13, e 14, comma 5-ter, prima che tale procedimento sia definito e indipendentemente dal suo esito, subordinando, altresì, ad autorizzazione del questore il rientro nel territorio dello Stato dell'imputato espulso ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione; b) l'art. 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede l'automatico rilascio, da parte del giudice, del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione, mediante accompagnamento immediato alla frontiera, dello straniero sottoposto a procedimento penale, in riferimento agli artt. 3, 10, 13 24 e 111 della Costituzione; c) il combinato disposto dell'art. 558 del codice di procedura penale e degli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui impediscono, rispetto alla maggior parte dei reati commessi da stranieri espulsi – e comunque rispetto al reato di cui al comma 5-ter dell'art. 14 – che i giudizi direttissimi instaurati davanti al giudice monocratico nei confronti di detti soggetti si concludano con una decisione di merito in riferimento agli artt. 10, 13 (parametro indicato solo in motivazione), 24, 101 e 111 della Costituzione. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 223 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 13 Cost., l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui stabiliva che per il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo, è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto. Di seguito a tale pronuncia, il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, in legge 12 novembre 2004, n. 271, ha mutato il trattamento sanzionatorio delle fattispecie criminose di illegale rientro e di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, di cui agli artt. 13, comma 13, e 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, trasformandole da contravvenzioni in delitti puniti con la reclusione da uno a quattro anni – configurazione che consente, ai sensi dell'art. 280 cod. proc. pen., l'applicazione di misure coercitive – fatta eccezione per l'ipotesi dell'ingiustificato trattenimento nel caso di espulsione disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, la quale mantiene l'originaria natura contravvenzionale (commi 2-ter e 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 241 del 2004, aggiunti dalla legge di conversione). Correlativamente, è stata ripristinata – per le ipotesi di ingiustificato trattenimento che hanno assunto connotazione delittuosa – la misura dell'arresto obbligatorio (comma 5-quinquies, terzo periodo, dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 241 del 2004). La decisione della Corte e la novella legislativa dianzi indicate – pur non incidendo direttamente né sulla previsione in forza della quale per i reati considerati si procede con giudizio direttissimo, né sulla disciplina dell'espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento penale – hanno comportato mutamenti della cornice sistematica e delle concrete modalità operative dei meccanismi normativi sottoposti a scrutinio di costituzionalità.
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, ai fini di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni, alla luce dei sopravvenuti mutamenti del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante: a) l'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e «di conseguenza» l'art. 13, commi 3 e 13, e l'art. 17 del medesimo decreto legislativo, nella parte in cui prevedono l'immediata espulsione, con accompagnamento coattivo alla frontiera, dello straniero sottoposto a procedimento penale per i reati di cui ai citati artt. 13, comma 13, e 14, comma 5-ter, prima che tale procedimento sia definito e indipendentemente dal suo esito, subordinando, altresì, ad autorizzazione del questore il rientro nel territorio dello Stato dell'imputato espulso ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione; b) l'art. 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede l'automatico rilascio, da parte del giudice, del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione, mediante accompagnamento immediato alla frontiera, dello straniero sottoposto a procedimento penale, in riferimento agli artt. 3, 10, 13 24 e 111 della Costituzione; c) il combinato disposto dell'art. 558 del codice di procedura penale e degli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui impediscono, rispetto alla maggior parte dei reati commessi da stranieri espulsi – e comunque rispetto al reato di cui al comma 5-ter dell'art. 14 – che i giudizi direttissimi instaurati davanti al giudice monocratico nei confronti di detti soggetti si concludano con una decisione di merito in riferimento agli artt. 10, 13 (parametro indicato solo in motivazione), 24, 101 e 111 della Costituzione. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 223 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 13 Cost., l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui stabiliva che per il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo, è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto. Di seguito a tale pronuncia, il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, in legge 12 novembre 2004, n. 271, ha mutato il trattamento sanzionatorio delle fattispecie criminose di illegale rientro e di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, di cui agli artt. 13, comma 13, e 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, trasformandole da contravvenzioni in delitti puniti con la reclusione da uno a quattro anni – configurazione che consente, ai sensi dell'art. 280 cod. proc. pen., l'applicazione di misure coercitive – fatta eccezione per l'ipotesi dell'ingiustificato trattenimento nel caso di espulsione disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, la quale mantiene l'originaria natura contravvenzionale (commi 2-ter e 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 241 del 2004, aggiunti dalla legge di conversione). Correlativamente, è stata ripristinata – per le ipotesi di ingiustificato trattenimento che hanno assunto connotazione delittuosa – la misura dell'arresto obbligatorio (comma 5-quinquies, terzo periodo, dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 241 del 2004). La decisione della Corte e la novella legislativa dianzi indicate – pur non incidendo direttamente né sulla previsione in forza della quale per i reati considerati si procede con giudizio direttissimo, né sulla disciplina dell'espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento penale – hanno comportato mutamenti della cornice sistematica e delle concrete modalità operative dei meccanismi normativi sottoposti a scrutinio di costituzionalità.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 2
legge
30/07/2002
n. 189
art.
co.
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 2
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 3
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 13
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 5
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 17
co.
codice di procedura penale
n.
art. 558
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte