Ordinanza 207/2005 (ECLI:IT:COST:2005:207)
Massima numero 29418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
23/05/2005; Decisione del
23/05/2005
Deposito del 26/05/2005; Pubblicazione in G. U. 01/06/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 207/05. IMPIEGO PUBBLICO - OSSERVATORI ASTRONOMICI, ASTROFISICI E VESUVIANO - DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEI RELATIVI ORDINAMENTI - PERSONALE DI RICERCA ORDINARIO, STRAORDINARIO E ASSOCIATO DEGLI OSSERVATORI MEDESIMI - COLLOCAMENTO A RIPOSO AL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI DELEGAZIONE LEGISLATIVA - MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA CONTRADDITTORIA E NON ADEGUATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 207/05. IMPIEGO PUBBLICO - OSSERVATORI ASTRONOMICI, ASTROFISICI E VESUVIANO - DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEI RELATIVI ORDINAMENTI - PERSONALE DI RICERCA ORDINARIO, STRAORDINARIO E ASSOCIATO DEGLI OSSERVATORI MEDESIMI - COLLOCAMENTO A RIPOSO AL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI DELEGAZIONE LEGISLATIVA - MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA CONTRADDITTORIA E NON ADEGUATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile, per la contraddittorietà e la inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, ultimo comma, della legge n. 28 del 1980, e 39, comma quinto, del d.P.R. n. 163 del 1982, nella parte in cui dispongono rispettivamente che entro il termine di due anni «il Governo è delegato ad emanare norme per rivedere gli ordinamenti degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano»; nonché, in attuazione della suddetta delega, che il personale di ricerca ordinario, straordinario e associato dei suddetti osservatori «è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età», per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione.
E’ manifestamente inammissibile, per la contraddittorietà e la inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, ultimo comma, della legge n. 28 del 1980, e 39, comma quinto, del d.P.R. n. 163 del 1982, nella parte in cui dispongono rispettivamente che entro il termine di due anni «il Governo è delegato ad emanare norme per rivedere gli ordinamenti degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano»; nonché, in attuazione della suddetta delega, che il personale di ricerca ordinario, straordinario e associato dei suddetti osservatori «è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età», per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge
21/02/1980
n. 28
art. 12
co.
decreto del Presidente della Repubblica
10/03/1982
n. 163
art. 39
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte