Ordinanza 208/2005 (ECLI:IT:COST:2005:208)
Massima numero 29419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
23/05/2005; Decisione del
23/05/2005
Deposito del 26/05/2005; Pubblicazione in G. U. 01/06/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 208/05. REGIONE VENETO - AMBIENTE - RIFIUTI SPECIALI - APERTURA E GESTIONE DI NUOVE DISCARICHE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - LIMITI OSTATIVI - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DELLA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA, DEL DIRITTO DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICA SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE, DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DELLA CONCORRENZA - DIFETTO DI AUTONOMA E AUTOSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 208/05. REGIONE VENETO - AMBIENTE - RIFIUTI SPECIALI - APERTURA E GESTIONE DI NUOVE DISCARICHE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - LIMITI OSTATIVI - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DELLA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA, DEL DIRITTO DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICA SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE, DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DELLA CONCORRENZA - DIFETTO DI AUTONOMA E AUTOSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E’ manifestamente inammissibile, per il difetto di autonoma e autosufficiente motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, nella parte in cui tale norma in contrasto con gli artt. 3, 41, 117 e 120 Cost. istituisce in danno dei soggetti diversi da quelli in essa indicati, solo perché privi di determinati «requisiti di collegamento con il territorio della Regione Veneto», un limite ostativo allo svolgimento dell'attività di apertura e gestione di discariche per rifiuti speciali nella predetta Regione.
E’ manifestamente inammissibile, per il difetto di autonoma e autosufficiente motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, nella parte in cui tale norma in contrasto con gli artt. 3, 41, 117 e 120 Cost. istituisce in danno dei soggetti diversi da quelli in essa indicati, solo perché privi di determinati «requisiti di collegamento con il territorio della Regione Veneto», un limite ostativo allo svolgimento dell'attività di apertura e gestione di discariche per rifiuti speciali nella predetta Regione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
21/01/2000
n. 3
art. 33
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte