Ordinanza 209/2005 (ECLI:IT:COST:2005:209)
Massima numero 29420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
23/05/2005; Decisione del
23/05/2005
Deposito del 26/05/2005; Pubblicazione in G. U. 01/06/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 209/05. REGIONE LIGURIA - SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI - TRASFERIMENTO ALLE UNITÀ SANITARIE LOCALI - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA, LESIONE DELL’AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 209/05. REGIONE LIGURIA - SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI - TRASFERIMENTO ALLE UNITÀ SANITARIE LOCALI - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA, LESIONE DELL’AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 44 e 45 della legge della Regione Liguria 8 agosto 1994, n. 42, nella parte in cui dispongono che sono trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie locali i beni mobili ed immobili già di proprietà dei Comuni con vincolo di destinazione alle Unità sanitarie locali, in riferimento all'art. 76 Cost., perché, dando attuazione al principio stabilito nell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eccedono i limiti della delega conferita con la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed inoltre in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost., perché ledono il principio fondamentale dell'autonomia degli enti locali. E’ evidente, infatti, la manifesta infondatezza della censura di eccesso di delega, 'ex' art. 76 Cost., imputata, omisso medio, direttamente alla legge regionale. E’ altresì, manifestamente infondata la questione sollevata in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost., e comunque al principio (espresso anche dalla norma costituzionale abrogata) della salvaguardia dell'autonomia degli enti locali, atteso che questa Corte ha sempre risolto, negandole il necessario tono costituzionale, la questione – alla presente assimilabile – sollevata in sede di conflitto di attribuzione se avente quale suo sostanziale oggetto una 'rei vindicatio'.
- Cfr. le sentenze n. 150/2003, n. 179/2004, n. 177/2005.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 44 e 45 della legge della Regione Liguria 8 agosto 1994, n. 42, nella parte in cui dispongono che sono trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie locali i beni mobili ed immobili già di proprietà dei Comuni con vincolo di destinazione alle Unità sanitarie locali, in riferimento all'art. 76 Cost., perché, dando attuazione al principio stabilito nell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eccedono i limiti della delega conferita con la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed inoltre in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost., perché ledono il principio fondamentale dell'autonomia degli enti locali. E’ evidente, infatti, la manifesta infondatezza della censura di eccesso di delega, 'ex' art. 76 Cost., imputata, omisso medio, direttamente alla legge regionale. E’ altresì, manifestamente infondata la questione sollevata in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost., e comunque al principio (espresso anche dalla norma costituzionale abrogata) della salvaguardia dell'autonomia degli enti locali, atteso che questa Corte ha sempre risolto, negandole il necessario tono costituzionale, la questione – alla presente assimilabile – sollevata in sede di conflitto di attribuzione se avente quale suo sostanziale oggetto una 'rei vindicatio'.
- Cfr. le sentenze n. 150/2003, n. 179/2004, n. 177/2005.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
08/08/1994
n. 42
art. 44
co.
legge della Regione Liguria
08/08/1994
n. 42
art. 45
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte