Ordinanza 211/2005 (ECLI:IT:COST:2005:211)
Massima numero 29422
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
23/05/2005; Decisione del
23/05/2005
Deposito del 26/05/2005; Pubblicazione in G. U. 01/06/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 211/05. ESECUZIONE PENALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA DELLA SENTENZA DI CONDANNA GIÀ OSTATIVA AL BENEFICIO - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISCRIMINAZIONE RISPETTO ALLA DISCIPLINA DEL CONCORSO FORMALE O DEL REATO CONTINUATO - QUESTIONE PROSPETTATA AL FINE DI OTTENERE L’AVALLO A FAVORE DI UNA INTERPRETAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 211/05. ESECUZIONE PENALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA DELLA SENTENZA DI CONDANNA GIÀ OSTATIVA AL BENEFICIO - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISCRIMINAZIONE RISPETTO ALLA DISCIPLINA DEL CONCORSO FORMALE O DEL REATO CONTINUATO - QUESTIONE PROSPETTATA AL FINE DI OTTENERE L’AVALLO A FAVORE DI UNA INTERPRETAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente al giudice dell'esecuzione – nel caso di revoca per 'abolitio criminis' di sentenze di condanna che avevano impedito la sospensione condizionale della pena inflitta per un diverso reato – di concedere tale beneficio, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. Infatti, il giudice rimettente pone a premessa della questione la mancata adesione all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità – affermatosi negli ultimi anni e che appare allo stato prevalente – in forza del quale la norma impugnata già riconoscerebbe al giudice dell'esecuzione il potere di cui si discute. Per costante affermazione di questa Corte, peraltro, il giudice – quanto meno in assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato – ha il dovere di seguire l'interpretazione da lui ritenuta più adeguata ai principî costituzionali, configurandosi, altrimenti, la questione di costituzionalità quale improprio strumento volto ad ottenere l'avallo della Corte a favore di una determinata interpretazione della norma.
- Cfr., 'ex plurimis', ordinanze n. 89/2002, n. 367/2001, n. 7/1998.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente al giudice dell'esecuzione – nel caso di revoca per 'abolitio criminis' di sentenze di condanna che avevano impedito la sospensione condizionale della pena inflitta per un diverso reato – di concedere tale beneficio, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. Infatti, il giudice rimettente pone a premessa della questione la mancata adesione all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità – affermatosi negli ultimi anni e che appare allo stato prevalente – in forza del quale la norma impugnata già riconoscerebbe al giudice dell'esecuzione il potere di cui si discute. Per costante affermazione di questa Corte, peraltro, il giudice – quanto meno in assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato – ha il dovere di seguire l'interpretazione da lui ritenuta più adeguata ai principî costituzionali, configurandosi, altrimenti, la questione di costituzionalità quale improprio strumento volto ad ottenere l'avallo della Corte a favore di una determinata interpretazione della norma.
- Cfr., 'ex plurimis', ordinanze n. 89/2002, n. 367/2001, n. 7/1998.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 673
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte