Ordinanza 212/2005 (ECLI:IT:COST:2005:212)
Massima numero 29423
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  23/05/2005;  Decisione del  23/05/2005
Deposito del 26/05/2005; Pubblicazione in G. U. 01/06/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 212/05. PROCESSO PENALE - IMPUTATO STRANIERO - CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA - PREVENTIVO ACCERTAMENTO E NULLITÀ DEGLI ATTI GIÀ COMPIUTI - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI A GARANZIA DELL’IMPUTATO - CARENZA DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.

Testo
Sono manifestamente inammissibili, per carenza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 109, comma 1, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento all’art. 111, terzo comma, Cost., in quanto la norma denunciata non prevede la nullità degli atti del procedimento penale compiuti in lingua italiana, ove l'imputato straniero non la comprenda, ed in quanto non prevede che, fin dal primo atto del procedimento, lo straniero sia interpellato allo scopo di accertare l'eventuale mancata conoscenza della lingua italiana.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 109  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 3

Altri parametri e norme interposte