Ordinanza 213/2005 (ECLI:IT:COST:2005:213)
Massima numero 29424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
23/05/2005; Decisione del
23/05/2005
Deposito del 26/05/2005; Pubblicazione in G. U. 01/06/2005
Massime associate alla pronuncia:
29425
Titolo
ORD. 213/05 A. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - RAPPORTI DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROROGA DELLA COMPETENZA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI - PROPOSIZIONE DEL RICORSO NEL TERMINE DI DECADENZA DEL 15 SETTEMBRE 2000 - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - QUESTIONE IRRILEVANTE NEI GIUDIZI 'A QUIBUS' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 213/05 A. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - RAPPORTI DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROROGA DELLA COMPETENZA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI - PROPOSIZIONE DEL RICORSO NEL TERMINE DI DECADENZA DEL 15 SETTEMBRE 2000 - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - QUESTIONE IRRILEVANTE NEI GIUDIZI 'A QUIBUS' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui – riproducendo sostanzialmente l'art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 – stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione, davanti al giudice amministrativo, delle controversie riguardanti rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (con esclusione dei rapporti non “privatizzati”), purché relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998, in riferimento: a) all'art. 76 Cost., per avere travalicato i limiti della delega, conferita con la legge 15 marzo 1997, n. 59, la quale non consentiva l'introduzione di un termine decadenziale; b) all'art. 24 Cost., in quanto rende più gravoso, per meri motivi organizzativi, al pubblico dipendente far valere i propri diritti patrimoniali, se sorti prima del 30 giugno 1998; c) all'art. 3 Cost., in quanto detta una disciplina irragionevolmente differenziata e vessatoria per i pubblici dipendenti i cui diritti sono sorti prima del 30 giugno 1998 rispetto agli altri pubblici dipendenti ovvero rispetto ai dipendenti privati. Infatti, è palesemente irrilevante nei giudizi 'a quibus' la previsione di un termine di decadenza, fissato nel 15 settembre 2000, per la proposizione di controversie introdotte con ricorsi – riferiscono i Tribunali rimettenti – notificati anteriormente a detto termine, pur se depositati in data ad esso successiva.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui – riproducendo sostanzialmente l'art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 – stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione, davanti al giudice amministrativo, delle controversie riguardanti rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (con esclusione dei rapporti non “privatizzati”), purché relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998, in riferimento: a) all'art. 76 Cost., per avere travalicato i limiti della delega, conferita con la legge 15 marzo 1997, n. 59, la quale non consentiva l'introduzione di un termine decadenziale; b) all'art. 24 Cost., in quanto rende più gravoso, per meri motivi organizzativi, al pubblico dipendente far valere i propri diritti patrimoniali, se sorti prima del 30 giugno 1998; c) all'art. 3 Cost., in quanto detta una disciplina irragionevolmente differenziata e vessatoria per i pubblici dipendenti i cui diritti sono sorti prima del 30 giugno 1998 rispetto agli altri pubblici dipendenti ovvero rispetto ai dipendenti privati. Infatti, è palesemente irrilevante nei giudizi 'a quibus' la previsione di un termine di decadenza, fissato nel 15 settembre 2000, per la proposizione di controversie introdotte con ricorsi – riferiscono i Tribunali rimettenti – notificati anteriormente a detto termine, pur se depositati in data ad esso successiva.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 69
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte