Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Onere di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alla asserita violazione dei parametri evocati (nel caso di specie: inammissibilità del ricorso avverso norma della Regione Toscana che estende l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica ai tagli colturali nelle aree vincolate, eccetto quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi). (Classif. 113003).
Nell'impugnazione in via principale, il ricorrente non solo deve, a pena di inammissibilità, individuare l'oggetto della questione proposta, ma ha anche l'onere - da considerare addirittura più pregnante rispetto a quello sussistente nei giudizi incidentali - di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione dei parametri che assume incisi. (Precedenti: S. 135/2022 - mass. 44991; S. 71/2022 - mass. 44789; S. 5/2022; S. 201/2021; S. 115/2021 - mass. 43928; S. 52/2021 - mass. 43723; S. 29/2021 - mass. 43607).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali - dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 52 del 2021, che estende l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica anche ai tagli colturali da eseguirsi nelle aree vincolate, eccetto quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi. Il ricorrente si è limitato ad affermare in modo apodittico un contrasto con la disciplina della pianificazione paesaggistica, ma non ha spiegato perché la norma impugnata contrasterebbe con le citate norme interposte).