Sentenza 214/2005 (ECLI:IT:COST:2005:214)
Massima numero 29426
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  23/05/2005;  Decisione del  23/05/2005
Deposito del 31/05/2005; Pubblicazione in G. U. 08/06/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 214/05. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - AMBIENTE - INDUSTRIA - IMPIEGO DI SOSTANZE PERICOLOSE - PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI - PIANI DI EMERGENZA ESTERNI - COMPETENZA DEMANDATA ALLE PROVINCE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLE MATERIE DELLA TUTELA DELL’AMBIENTE E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI DALLO STATO NELLA MATERIA DI COMPETENZA CONCORRENTE “SICUREZZA DELLA POPOLAZIONE”, CONTRASTO CON I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E ADEGUATEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26, censurato, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettere s) ed a), e terzo, e 118 della Costituzione, perché, disciplinando la predisposizione di “piani di emergenza esterni”, relativamente agli stabilimenti in cui si impiegano sostanze pericolose, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, ne attribuisce la competenza alle Province. Premesso che la tutela dell'ambiente, di cui alla lettera s) dell'art. 117, secondo comma, Cost., non preclude l'adozione da parte delle Regioni di una disciplina maggiormente rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale e che, per quanto riguarda, in particolare, la protezione civile, l'art. 20 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, il quale prevede la predisposizione di piani di emergenza esterni agli stabilimenti in cui si impiegano sostanze pericolose a cura del prefetto, d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione, riserva allo Stato il compito di fissare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, con regolamentazione che esclude la incompatibilità della competenza esclusiva dello Stato con interventi specifici del legislatore regionale, l'attribuzione alle province, da parte della Regione, con l'art. 3 della legge impugnata, di una competenza amministrativa ad essa conferita dall'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, non solo non viola la potestà legislativa dello Stato, ma costituisce applicazione di quanto alla Regione consente la stessa legge statale, sia pure in attesa dell'accordo di programma previsto dalla norma statale; e la normativa impugnata non è operante, in quanto le funzioni attribuite alle province in ordine alla valutazione del rapporto di sicurezza saranno esercitate solo e a seguito del perfezionamento della procedura di cui al citato art. 72, comma 3, d.lgs. n. 112 del 1998, cioè dopo che sarà perfezionato l'accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.

- Sulla portata della competenza esclusiva statale in materia di ambiente e sulla ammissibilità di interventi regionali volti ad introdurre una disciplina più rigorosa rispetto ai limiti fissati dalla legislazione statale, v. le citate sentenze nn. 407/2002, 222/2003, 303/2003, 307/2003, 312/2003, 259/2004.

- Sulla normativa in tema dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, v. la citata sentenza n. 135/2005.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  17/12/2003  n. 26  art. 10  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte