Ordinanza 215/2005 (ECLI:IT:COST:2005:215)
Massima numero 29427
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
23/05/2005; Decisione del
23/05/2005
Deposito del 31/05/2005; Pubblicazione in G. U. 08/06/2005
Massime associate alla pronuncia:
29428
Titolo
ORD. 215/05 A. PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO DEL TERZO IN GIUDIZIO - PRECLUSIONE AL COMPIMENTO DI ATTI NON PIÙ CONSENTITI ALLE PARTI - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DELLE PARTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 215/05 A. PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO DEL TERZO IN GIUDIZIO - PRECLUSIONE AL COMPIMENTO DI ATTI NON PIÙ CONSENTITI ALLE PARTI - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DELLE PARTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, secondo comma, del codice di procedura civile, «nella parte in cui non consente alle parti [tutte], in caso di intervento di terzo principale o litisconsortile, successivo allo scadere dei termini di cui all'articolo 184, cod. proc. civ., di depositare documenti e indicare nuovi mezzi di prova rispetto alla domanda formulata con l'atto di intervento», sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Infatti, in relazione all’art. 24 Cost., il terzo che ritenga che da un giudizio 'inter alios' possano derivare pregiudizi alla propria posizione sostanziale ha, in alternativa all'intervento, la piena facoltà di proporre un autonomo giudizio, oltre che di avvalersi (ove ne sussistano le condizioni) anche dei rimedi di cui agli artt. 274, 344 e 404 cod. proc. civ. Riguardo poi all'asserita lesione dell'art. 111 Cost., l'applicazione senza eccezioni del sistema delle preclusioni, lungi dal causare lesione all'evocato principio della parità delle parti, ne costituisce coerente attuazione, proprio al fine di evitare che il terzo possa trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente. Infine, con riferimento alla dedotta irragionevolezza (art. 3 Cost.) della norma impugnata rispetto ai rimedi approntati dagli artt. 274, 344 e 404 cod. proc. civ., deve ritenersi che siffatti rimedi non si sostituiscono ma si aggiungono alla facoltà del terzo di tutelare il diritto in via ordinaria e che la radicale eterogeneità di presupposti e di effetti di essi (strutturalmente diversi tra loro e rispetto all'intervento volontario) rende non irragionevole la differenziazione delle relative discipline.
- Sulla interpretazione della norma impugnata, v. citata sentenza della Corte di cassazione n. 4771/1999.
- In tema di discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela della parte, v. citate sentenza n. 180/2004 e ordinanza n. 265/2004.
- L’ordinanza richiama il costante orientamento della Corte, secondo cui il 'simultaneus processus' non è oggetto di garanzia costituzionale, trattandosi di mero espediente processuale finalizzato (ove possibile) all'economia dei giudizi ed alla prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori, v. citate ordinanze n. 124/2005, n. 90/2002 e n. 398/2000.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, secondo comma, del codice di procedura civile, «nella parte in cui non consente alle parti [tutte], in caso di intervento di terzo principale o litisconsortile, successivo allo scadere dei termini di cui all'articolo 184, cod. proc. civ., di depositare documenti e indicare nuovi mezzi di prova rispetto alla domanda formulata con l'atto di intervento», sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Infatti, in relazione all’art. 24 Cost., il terzo che ritenga che da un giudizio 'inter alios' possano derivare pregiudizi alla propria posizione sostanziale ha, in alternativa all'intervento, la piena facoltà di proporre un autonomo giudizio, oltre che di avvalersi (ove ne sussistano le condizioni) anche dei rimedi di cui agli artt. 274, 344 e 404 cod. proc. civ. Riguardo poi all'asserita lesione dell'art. 111 Cost., l'applicazione senza eccezioni del sistema delle preclusioni, lungi dal causare lesione all'evocato principio della parità delle parti, ne costituisce coerente attuazione, proprio al fine di evitare che il terzo possa trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente. Infine, con riferimento alla dedotta irragionevolezza (art. 3 Cost.) della norma impugnata rispetto ai rimedi approntati dagli artt. 274, 344 e 404 cod. proc. civ., deve ritenersi che siffatti rimedi non si sostituiscono ma si aggiungono alla facoltà del terzo di tutelare il diritto in via ordinaria e che la radicale eterogeneità di presupposti e di effetti di essi (strutturalmente diversi tra loro e rispetto all'intervento volontario) rende non irragionevole la differenziazione delle relative discipline.
- Sulla interpretazione della norma impugnata, v. citata sentenza della Corte di cassazione n. 4771/1999.
- In tema di discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela della parte, v. citate sentenza n. 180/2004 e ordinanza n. 265/2004.
- L’ordinanza richiama il costante orientamento della Corte, secondo cui il 'simultaneus processus' non è oggetto di garanzia costituzionale, trattandosi di mero espediente processuale finalizzato (ove possibile) all'economia dei giudizi ed alla prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori, v. citate ordinanze n. 124/2005, n. 90/2002 e n. 398/2000.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 268
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte