Ordinanza 216/2005 (ECLI:IT:COST:2005:216)
Massima numero 29429
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
23/05/2005; Decisione del
23/05/2005
Deposito del 31/05/2005; Pubblicazione in G. U. 08/06/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 216/05. IMPIEGO PUBBLICO - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - BENEFICI GIURIDICI ED ECONOMICI GIÀ PREVISTI PER LE EX CARRIERE SPECIALI - ESTENSIONE AL PERSONALE DI CONCETTO DELLE SOPPRESSE CARRIERE ORDINARIE - MANCATA INCLUSIONE DI UNA PARTE DEL PERSONALE IN RAGIONE DELLA DIVERSITÀ DELLA PROVA DI ACCESSO - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 216/05. IMPIEGO PUBBLICO - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - BENEFICI GIURIDICI ED ECONOMICI GIÀ PREVISTI PER LE EX CARRIERE SPECIALI - ESTENSIONE AL PERSONALE DI CONCETTO DELLE SOPPRESSE CARRIERE ORDINARIE - MANCATA INCLUSIONE DI UNA PARTE DEL PERSONALE IN RAGIONE DELLA DIVERSITÀ DELLA PROVA DI ACCESSO - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 51 e 97 della Costituzione, in quanto ad identiche qualifiche e mansioni nell'ambito della stessa pubblica amministrazione verrebbe riservato un trattamento economico e giuridico differente secondo il numero delle prove concorsuali sostenute al momento dell'accesso. Infatti, posto che la norma censurata ha un carattere derogatorio rispetto al sistema e trattandosi nella specie di eccezioni fondate su uno specifico e circoscritto apprezzamento del legislatore, non estensibili oltre i casi espressamente considerati, deve ritenersi che la previsione del beneficio già previsto per le 'ex' carriere speciali al solo personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie (tecniche e amministrative) che abbia avuto accesso all'impiego pubblico mediante il superamento di tre prove concorsuali non è irragionevole, poiché il maggiore numero di prove sostenute è di per sé un elemento non incongruo per differenziare i dipendenti nell'ambito della stessa categoria. D’altro canto il fatto che il numero delle prove scritte del concorso di accesso è stato fissato in modo diverso secondo i vari periodi storici è coerente con il principio secondo il quale il fluire del tempo costituisce un elemento diversificatore delle situazioni giuridiche. E’ infine inconferente il richiamo dell'articolo 97 Cost., atteso che il principio del buon andamento non è invocabile al fine di conseguire miglioramenti economici da parte del personale dipendente della pubblica amministrazione.
- Sulla estensione dei benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319, v. citate sentenze n. 190/1992 e n. 479/1993 ed ordinanze n. 316/1991 e n. 484/1994.
- Sul fluire del tempo quale idoneo elemento diversificatore della disciplina delle situazioni giuridiche, v. citate ordinanze n. 121/2003 e n. 108/2002.
- Sul principio del buon andamento, v. citate ordinanze n. 263/2002 e n. 205/1998.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 51 e 97 della Costituzione, in quanto ad identiche qualifiche e mansioni nell'ambito della stessa pubblica amministrazione verrebbe riservato un trattamento economico e giuridico differente secondo il numero delle prove concorsuali sostenute al momento dell'accesso. Infatti, posto che la norma censurata ha un carattere derogatorio rispetto al sistema e trattandosi nella specie di eccezioni fondate su uno specifico e circoscritto apprezzamento del legislatore, non estensibili oltre i casi espressamente considerati, deve ritenersi che la previsione del beneficio già previsto per le 'ex' carriere speciali al solo personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie (tecniche e amministrative) che abbia avuto accesso all'impiego pubblico mediante il superamento di tre prove concorsuali non è irragionevole, poiché il maggiore numero di prove sostenute è di per sé un elemento non incongruo per differenziare i dipendenti nell'ambito della stessa categoria. D’altro canto il fatto che il numero delle prove scritte del concorso di accesso è stato fissato in modo diverso secondo i vari periodi storici è coerente con il principio secondo il quale il fluire del tempo costituisce un elemento diversificatore delle situazioni giuridiche. E’ infine inconferente il richiamo dell'articolo 97 Cost., atteso che il principio del buon andamento non è invocabile al fine di conseguire miglioramenti economici da parte del personale dipendente della pubblica amministrazione.
- Sulla estensione dei benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319, v. citate sentenze n. 190/1992 e n. 479/1993 ed ordinanze n. 316/1991 e n. 484/1994.
- Sul fluire del tempo quale idoneo elemento diversificatore della disciplina delle situazioni giuridiche, v. citate ordinanze n. 121/2003 e n. 108/2002.
- Sul principio del buon andamento, v. citate ordinanze n. 263/2002 e n. 205/1998.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/12/1984
n. 853
art. 4
co. 14
legge
17/02/1985
n. 17
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte