Ordinanza 218/2005 (ECLI:IT:COST:2005:218)
Massima numero 29431
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  23/05/2005;  Decisione del  23/05/2005
Deposito del 31/05/2005; Pubblicazione in G. U. 08/06/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 218/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - ATTRAVERSAMENTO DI CENTRO ABITATO - OBBLIGO DEL CONDUCENTE DI REGOLARE ADEGUATAMENTE LA VELOCITÀ - ACCERTAMENTO DELL’INFRAZIONE - ASSERITA MANCANZA DI UN PARAMETRO LEGALE DI RIFERIMENTO PER LA CONFIGURABILITÀ DELL’INFRAZIONE - DENUNCIATA DISCRIMINAZIONE TRA CONDUCENTI IN RELAZIONE ALLA DIVERSITÀ DI VALUTAZIONI SOGGETTIVE DEL VERBALIZZANTE, LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, per asserita mancanza di un parametro legale di riferimento per la configurabilità della violazione dell’obbligo del conducente di regolare la velocità nel caso dell’attraversamento del centro abitato. Infatti il legislatore senza esorbitare, nell'esercizio della sua discrezionalità, dai limiti della ragionevolezza e senza lasciare all'arbitrio dell'agente accertatore dell'infrazione il compito di riempire il contenuto del precetto posto dalla disposizione impugnata, ha configurato la fattispecie sanzionatoria in esame in modo sufficientemente determinato, in quanto l'obbligo di adeguare la velocità del veicolo alla situazione contingente, sebbene si atteggi in modo elastico, risulta tuttavia percepibile chiaramente dal conducente in base ad elementi e circostanze di fatto tratti dalla comune esperienza che ne circoscrivono i margini di applicazione. Sotto diverso profilo deve aggiungersi che il valore probatorio privilegiato che, nella sede processuale, assiste il verbale del pubblico ufficiale che contesta l'infrazione, trova fondamento nella tutela dell'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione, senza tuttavia limitare il diritto di difesa dell'interessato.

- Sul valore probatorio che assiste il verbale del pubblico ufficiale che contesta l'infrazione, v. citate ordinanza n. 504/1987 e sentenza n. 255/1994.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 141  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte