Sentenza 219/2005 (ECLI:IT:COST:2005:219)
Massima numero 29433
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  06/06/2005;  Decisione del  06/06/2005
Deposito del 08/06/2005; Pubblicazione in G. U. 15/06/2005
Massime associate alla pronuncia:  29432  29434


Titolo
SENT. 219/05 B. LAVORO E OCCUPAZIONE - LAVORI SOCIALMENTE UTILI - FINANZIAMENTO - CONVENZIONI STIPULATE DAL MINISTRO DEL LAVORO CON I COMUNI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - INCIDENZA SU MATERIE DI COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE IN DIFETTO DI ESIGENZE UNITARIE E SENZA INTESA CON LE REGIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI DI CENSURA.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimi i commi 76 e 82 dell’art. 3, della legge 24 dicembre 2004, n. 350, laddove autorizza il Ministro del lavoro, nel limite di 47,063 milioni di euro, a prorogare, limitatamente all’esercizio 2004, le convenzioni stipulate direttamente con i Comuni, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, per lo svolgimento di attività di questo tipo e per l’attuazione, nel limite complessivo di 20,937 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite sia a lavoratori impiegati in tali attività in possesso di alcuni requisiti, sia ad altri soggetti specificamente individuati (comma 76) ed a stipulare direttamente con i Comuni nuove convenzioni, nel limite di un milione di euro e per il solo esercizio 2004, per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in queste attività, in possesso di alcuni requisiti (comma 82). Infatti, dopo la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, in un contesto di accresciute competenze legislative regionali, infatti, le disposizioni impugnate ammettono solo convenzioni stipulate dallo Stato direttamente con i Comuni ed escludono del tutto le Regioni, non prevedendo alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni; canone, quello della “leale collaborazione”, cui deve farsi ricorso ove, come nella specie, non sia ravvisabile una sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri, che renda dominante la relativa competenza legislativa.

- Sentenze citate nn. 50/2005, 427/2004, 303/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 76

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 82

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte