Sentenza 219/2005 (ECLI:IT:COST:2005:219)
Massima numero 29434
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  06/06/2005;  Decisione del  06/06/2005
Deposito del 08/06/2005; Pubblicazione in G. U. 15/06/2005
Massime associate alla pronuncia:  29432  29433


Titolo
SENT. 219/05 C. LAVORO E OCCUPAZIONE - LAVORI SOCIALMENTE UTILI - FINANZIAMENTO - CONVENZIONI STIPULATE DAL MINISTRO DEL LAVORO CON I COMUNI - PROROGA PER IL 2004 - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLE PREROGATIVE REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il comma 77 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che completa la disciplina del comma 76, prorogando al 31 dicembre 2004, in presenza di tali convenzioni, il termine previsto dalla legislazione previgente come limite temporale entro il quale i costi dei lavori socialmente utili erano, in tutto o in parte, a carico del Fondo per l’occupazione, letto in riferimento al medesimo comma 76, non lede le prerogative regionali. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 77 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 77

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte