Sentenza 220/2005 (ECLI:IT:COST:2005:220)
Massima numero 29435
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
06/06/2005; Decisione del
06/06/2005
Deposito del 08/06/2005; Pubblicazione in G. U. 15/06/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 220/05. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICI ONORARI AGGREGATI - INDENNITÀ DI FUNZIONE - RIDUZIONE DEL 50 PER CENTO IN PRESENZA DI REDDITO DA PENSIONE SUPERIORE A 5 MILIONI LORDI MENSILI - IRRAGIONEVOLEZZA PER MANCATA CONSIDERAZIONE DELL’INTERA SITUAZIONE REDDITUALE RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DELLE CENSURE ULTERIORI.
SENT. 220/05. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICI ONORARI AGGREGATI - INDENNITÀ DI FUNZIONE - RIDUZIONE DEL 50 PER CENTO IN PRESENZA DI REDDITO DA PENSIONE SUPERIORE A 5 MILIONI LORDI MENSILI - IRRAGIONEVOLEZZA PER MANCATA CONSIDERAZIONE DELL’INTERA SITUAZIONE REDDITUALE RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DELLE CENSURE ULTERIORI.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 8, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui dispone che l’indennità fissa, prevista in lire 20 milioni annui dal precedente comma 2, è ridotta del 50 per cento “qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito di lavoro autonomo, da lavoro subordinato o da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili”. E’ giurisprudenza pacifica, infatti, che l’indennità in questione non abbia natura retributiva e che il legislatore abbia la facoltà di ancorarla, entro i limiti della non irragionevolezza, a parametri indipendenti da quelli propri della retribuzione, né può ritenersi lesiva dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza la particolare modulazione della misura dell’indennità inversa rispetto al reddito dell’avente diritto. Tuttavia, essa, non considerando l’intera situazione reddituale risultante dalla dichiarazione dei redditi del giudici onorari aggregati, ma solo quella riferibile a redditi di lavoro o da pensione, non si rende coerente con la 'ratio' ad essa sottesa di garantire una indennità di importo maggiore solo a chi già non goda di altri redditi di livello adeguato.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 8, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui dispone che l’indennità fissa, prevista in lire 20 milioni annui dal precedente comma 2, è ridotta del 50 per cento “qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito di lavoro autonomo, da lavoro subordinato o da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili”. E’ giurisprudenza pacifica, infatti, che l’indennità in questione non abbia natura retributiva e che il legislatore abbia la facoltà di ancorarla, entro i limiti della non irragionevolezza, a parametri indipendenti da quelli propri della retribuzione, né può ritenersi lesiva dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza la particolare modulazione della misura dell’indennità inversa rispetto al reddito dell’avente diritto. Tuttavia, essa, non considerando l’intera situazione reddituale risultante dalla dichiarazione dei redditi del giudici onorari aggregati, ma solo quella riferibile a redditi di lavoro o da pensione, non si rende coerente con la 'ratio' ad essa sottesa di garantire una indennità di importo maggiore solo a chi già non goda di altri redditi di livello adeguato.
Atti oggetto del giudizio
legge
22/07/1997
n. 276
art. 8
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte