Sentenza 239/2022 (ECLI:IT:COST:2022:239)
Massima numero 45189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
09/11/2022; Decisione del
09/11/2022
Deposito del 29/11/2022; Pubblicazione in G. U. 30/11/2022
Titolo
Paesaggio - Autorizzazione paesaggistica - Norme della Regione Toscana - Esenzione per i tagli colturali nelle aree vincolate, eccetto quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, in relazione al diritto, di natura convenzionale, alla corretta esecuzione del giudicato - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 170003).
Paesaggio - Autorizzazione paesaggistica - Norme della Regione Toscana - Esenzione per i tagli colturali nelle aree vincolate, eccetto quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, in relazione al diritto, di natura convenzionale, alla corretta esecuzione del giudicato - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 170003).
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU - dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 52 del 2021, che estende l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica anche ai tagli colturali da eseguirsi nelle aree vincolate, eccetto quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi. Non vi è stata alcuna violazione del diritto, di natura convenzionale, alla corretta esecuzione del giudicato, essendosi la Regione adeguata al giudicato formatosi sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, accolto con il d.P.R. 1° ottobre 2020 prima dell'adozione della norma impugnata.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU - dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 52 del 2021, che estende l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica anche ai tagli colturali da eseguirsi nelle aree vincolate, eccetto quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi. Non vi è stata alcuna violazione del diritto, di natura convenzionale, alla corretta esecuzione del giudicato, essendosi la Regione adeguata al giudicato formatosi sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, accolto con il d.P.R. 1° ottobre 2020 prima dell'adozione della norma impugnata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
28/12/2021
n. 52
art. 1
co.
legge della Regione Toscana
21/03/2000
n. 39
art. 47
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 6