Sentenza 221/2005 (ECLI:IT:COST:2005:221)
Massima numero 29437
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
06/06/2005; Decisione del
06/06/2005
Deposito del 08/06/2005; Pubblicazione in G. U. 15/06/2005
Massime associate alla pronuncia:
29436
Titolo
SENT. 221/05 B. ARBITRATO - ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE O ALL’ESERCIZIO - ARBITRATO RITUALE OBBLIGATORIO - PRECLUSIONE ALLE PARTI DELLA POSSIBILITÀ DI ADIRE IL GIUDICE STATUALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 221/05 B. ARBITRATO - ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE O ALL’ESERCIZIO - ARBITRATO RITUALE OBBLIGATORIO - PRECLUSIONE ALLE PARTI DELLA POSSIBILITÀ DI ADIRE IL GIUDICE STATUALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 25, primo comma e 102, primo comma, della Costituzione, l’art. 13 del regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1345, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 80, in quanto prevede un arbitrato obbligatorio per la risoluzione delle controversie relative alla costruzione o all’esercizio dell’acquedotto del Monferrato e all’applicazione dello stesso decreto-legge. Dato, infatti, per certo che trattasi di arbitrato rituale ed obbligatorio, è necessario richiamare il costante indirizzo della giurisprudenza costituzionale che ha ravvisato nella libera scelta delle parti il fondamento di qualsiasi arbitrato, con l’ulteriore precisazione che l’arbitrato può ritenersi effettivamente non obbligatorio solo quando sia consentito a ciascuna delle parti in contesa, con decisione anche unilaterale, di adire il giudice ordinario, mentre la norma censurata preclude alle parti la possibilità di adire il giudice statuale, essendo, inoltre, irrilevanti i profili relativi sia al regime del lodo sia alla composizione del collegio, atteso che la garanzia costituzionale attiene alla libertà di scelta dello strumento dell’arbitrato e non già a peculiari modalità di svolgimento dello stesso.
- Sentenze citate nn. 127/1977, 50/1955, 62/1968, 152/1996, 325/1998, 381/1997, 54/1996 e 232, 206, 49/1994, 488/1991.
E’ costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 25, primo comma e 102, primo comma, della Costituzione, l’art. 13 del regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1345, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 80, in quanto prevede un arbitrato obbligatorio per la risoluzione delle controversie relative alla costruzione o all’esercizio dell’acquedotto del Monferrato e all’applicazione dello stesso decreto-legge. Dato, infatti, per certo che trattasi di arbitrato rituale ed obbligatorio, è necessario richiamare il costante indirizzo della giurisprudenza costituzionale che ha ravvisato nella libera scelta delle parti il fondamento di qualsiasi arbitrato, con l’ulteriore precisazione che l’arbitrato può ritenersi effettivamente non obbligatorio solo quando sia consentito a ciascuna delle parti in contesa, con decisione anche unilaterale, di adire il giudice ordinario, mentre la norma censurata preclude alle parti la possibilità di adire il giudice statuale, essendo, inoltre, irrilevanti i profili relativi sia al regime del lodo sia alla composizione del collegio, atteso che la garanzia costituzionale attiene alla libertà di scelta dello strumento dell’arbitrato e non già a peculiari modalità di svolgimento dello stesso.
- Sentenze citate nn. 127/1977, 50/1955, 62/1968, 152/1996, 325/1998, 381/1997, 54/1996 e 232, 206, 49/1994, 488/1991.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto legge
28/08/1930
n. 1345
art. 13
co.
legge
06/01/1931
n. 80
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 102
co. 1
Altri parametri e norme interposte