Sentenza 222/2005 (ECLI:IT:COST:2005:222)
Massima numero 29439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
06/06/2005; Decisione del
06/06/2005
Deposito del 08/06/2005; Pubblicazione in G. U. 15/06/2005
Massime associate alla pronuncia:
29438
Titolo
SENT. 222/05 B. TRASPORTO PUBBLICO - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - FONDO MINISTERIALE - RIPARTIZIONE DELLA DOTAZIONE - ADOZIONE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SENTITA LA CONFERENZA UNIFICATA ANZICHÉ PREVIA INTESA CON LA STESSA - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - LESIONE DELLA COMPETENZA RESIDUALE NELLA MATERIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 222/05 B. TRASPORTO PUBBLICO - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - FONDO MINISTERIALE - RIPARTIZIONE DELLA DOTAZIONE - ADOZIONE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SENTITA LA CONFERENZA UNIFICATA ANZICHÉ PREVIA INTESA CON LA STESSA - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - LESIONE DELLA COMPETENZA RESIDUALE NELLA MATERIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, l’art. 4, comma 157, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui prevede, tra l’altro, che “per il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, che “la dotazione del fondo per l’anno 2004 è fissata in 33 milioni di euro” e che “con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma”. La Corte ha costantemente affermato che, nell’ambito del nuovo Titolo V della Costituzione, allo Stato non è, di norma, consentito prevedere propri finanziamenti in ambito di competenza delle Regioni, con le eccezioni di cui agli artt. 118, primo comma, 119, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. La norma impugnata, infatti, non è riconducibile alle due forme di interventi tipizzati dal quinto comma dell’art. 119, vale a dire l’erogazione di risorse aggiuntive rispetto alla ordinaria autonomia finanziaria regionale o locale ovvero la realizzazione di “interventi speciali” in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Tuttavia, se pur l’intervento finanziario dello Stato e la sua relativa disciplina legislativa può essere giustificato, deve ritenersi insufficiente il meccanismo previsto nella disposizione censurata, poiché, ai fini della emanazione del d.P.C.m. per la ripartizione del fondo, si limita a chiedere che sia “sentita” la conferenza unificata Stato-Regioni, anziché prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato sulla base di una vera e propria intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
- In tema di finanziamenti per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale v. sentenza citata n. 423/2004.
- In tema di finanziamenti nell’ambito del nuovo Titolo V della Costituzione, v. sentenze citate nn. 160 e 77/2005; nn. 320 e 49/2004; n. 16/2004 e n. 370/2003; per le eccezioni di cui al V comma dell’art. 119 della Costituzione, v. sentenze nn. 77/2005 e 14/2004.
- In tema dei due specifici interventi di cui al V comma dell’art. 119 della Costituzione, v. sentenze n. 16/2004 e n. 37/2004.
E’ costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, l’art. 4, comma 157, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui prevede, tra l’altro, che “per il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, che “la dotazione del fondo per l’anno 2004 è fissata in 33 milioni di euro” e che “con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma”. La Corte ha costantemente affermato che, nell’ambito del nuovo Titolo V della Costituzione, allo Stato non è, di norma, consentito prevedere propri finanziamenti in ambito di competenza delle Regioni, con le eccezioni di cui agli artt. 118, primo comma, 119, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. La norma impugnata, infatti, non è riconducibile alle due forme di interventi tipizzati dal quinto comma dell’art. 119, vale a dire l’erogazione di risorse aggiuntive rispetto alla ordinaria autonomia finanziaria regionale o locale ovvero la realizzazione di “interventi speciali” in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Tuttavia, se pur l’intervento finanziario dello Stato e la sua relativa disciplina legislativa può essere giustificato, deve ritenersi insufficiente il meccanismo previsto nella disposizione censurata, poiché, ai fini della emanazione del d.P.C.m. per la ripartizione del fondo, si limita a chiedere che sia “sentita” la conferenza unificata Stato-Regioni, anziché prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato sulla base di una vera e propria intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
- In tema di finanziamenti per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale v. sentenza citata n. 423/2004.
- In tema di finanziamenti nell’ambito del nuovo Titolo V della Costituzione, v. sentenze citate nn. 160 e 77/2005; nn. 320 e 49/2004; n. 16/2004 e n. 370/2003; per le eccezioni di cui al V comma dell’art. 119 della Costituzione, v. sentenze nn. 77/2005 e 14/2004.
- In tema dei due specifici interventi di cui al V comma dell’art. 119 della Costituzione, v. sentenze n. 16/2004 e n. 37/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 157
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte