Sentenza 223/2005 (ECLI:IT:COST:2005:223)
Massima numero 29440
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CONTRI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
06/06/2005; Decisione del
06/06/2005
Deposito del 08/06/2005; Pubblicazione in G. U. 15/06/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 223/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - GIUDIZIO PENALE A CARICO DI UN DEPUTATO PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, RESA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI ROMA - DENUNCIATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA PROCEDENTE - INSUSSISTENZA - SPETTANZA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA POTESTÀ CONTESTATA.
SENT. 223/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - GIUDIZIO PENALE A CARICO DI UN DEPUTATO PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, RESA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI ROMA - DENUNCIATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA PROCEDENTE - INSUSSISTENZA - SPETTANZA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA POTESTÀ CONTESTATA.
Testo
Spetta alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Marcello Dell'Utri nel corso di un'intervista pubblicata a un organo di stampa, dichiarazioni oggetto del procedimento penale, pendente davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, per il reato di diffamazione nei confronti di magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, e relative alla richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, su istanza della Procura di Palermo, aveva disposto la sua custodia cautelare in carcere, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Le dichiarazioni del deputato sono state infatti rese il 10 marzo 1999, e quindi nel corso del procedimento parlamentare, disciplinato dall’art. 18 del regolamento della Camera dei deputati, attivato con la richiesta del giudice, trasmessa alla Camera di appartenenza il 9 marzo 1999, di autorizzazione all’esecuzione della misura limitativa della libertà personale di un membro di essa, a norma dell’art. 68, secondo comma, Cost. E le dichiarazioni che, mentre è in corso il procedimento, il deputato o senatore destinatario della misura cautelare da autorizzare eventualmente renda a proposito di essa, all'esterno della sede del Parlamento, prima di essere ascoltato dalla Giunta (o di avere altrimenti esercitato al riguardo le sue funzioni parlamentari), per sostenere che la richiesta del giudice non può essere accolta, essendo ispirata da intento persecutorio, risultano collegate alla pendenza di quel procedimento parlamentare – e a quanto l'interessato potrà dire in Parlamento – sì da restarne in tal senso qualificate. Esse sono per ciò solo coperte dalla garanzia di insindacabilità prevista dal primo comma dell'art. 68 Cost., a differenza delle altre dichiarazioni rese 'extra moenia' da parlamentari al di fuori di una puntuale relazione con il procedimento di cui al secondo comma dello stesso articolo, che di tale garanzia possono fruire solo ove ricorrano gli ulteriori requisiti elaborati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Del resto, che le dichiarazioni rese alla stampa quando era ormai in corso il procedimento di cui al secondo comma dell’art. 68 Cost. costituiscono non tanto un'iniziativa autonoma del parlamentare, quanto piuttosto affermazioni volte, nell'ambito del procedimento stesso, ad ottenere dalla Camera il diniego dell'autorizzazione all'esecuzione del provvedimento cautelare, è puntualmente comprovato dalla sostanziale corrispondenza del loro contenuto con quanto affermato dal deputato nell'ulteriore corso del procedimento, in sede di audizione avanti la Giunta per le autorizzazioni.
- Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 404/2002.
Spetta alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Marcello Dell'Utri nel corso di un'intervista pubblicata a un organo di stampa, dichiarazioni oggetto del procedimento penale, pendente davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, per il reato di diffamazione nei confronti di magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, e relative alla richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, su istanza della Procura di Palermo, aveva disposto la sua custodia cautelare in carcere, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Le dichiarazioni del deputato sono state infatti rese il 10 marzo 1999, e quindi nel corso del procedimento parlamentare, disciplinato dall’art. 18 del regolamento della Camera dei deputati, attivato con la richiesta del giudice, trasmessa alla Camera di appartenenza il 9 marzo 1999, di autorizzazione all’esecuzione della misura limitativa della libertà personale di un membro di essa, a norma dell’art. 68, secondo comma, Cost. E le dichiarazioni che, mentre è in corso il procedimento, il deputato o senatore destinatario della misura cautelare da autorizzare eventualmente renda a proposito di essa, all'esterno della sede del Parlamento, prima di essere ascoltato dalla Giunta (o di avere altrimenti esercitato al riguardo le sue funzioni parlamentari), per sostenere che la richiesta del giudice non può essere accolta, essendo ispirata da intento persecutorio, risultano collegate alla pendenza di quel procedimento parlamentare – e a quanto l'interessato potrà dire in Parlamento – sì da restarne in tal senso qualificate. Esse sono per ciò solo coperte dalla garanzia di insindacabilità prevista dal primo comma dell'art. 68 Cost., a differenza delle altre dichiarazioni rese 'extra moenia' da parlamentari al di fuori di una puntuale relazione con il procedimento di cui al secondo comma dello stesso articolo, che di tale garanzia possono fruire solo ove ricorrano gli ulteriori requisiti elaborati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Del resto, che le dichiarazioni rese alla stampa quando era ormai in corso il procedimento di cui al secondo comma dell’art. 68 Cost. costituiscono non tanto un'iniziativa autonoma del parlamentare, quanto piuttosto affermazioni volte, nell'ambito del procedimento stesso, ad ottenere dalla Camera il diniego dell'autorizzazione all'esecuzione del provvedimento cautelare, è puntualmente comprovato dalla sostanziale corrispondenza del loro contenuto con quanto affermato dal deputato nell'ulteriore corso del procedimento, in sede di audizione avanti la Giunta per le autorizzazioni.
- Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 404/2002.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
21/03/2000
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte