Sentenza 224/2005 (ECLI:IT:COST:2005:224)
Massima numero 29441
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
06/06/2005; Decisione del
06/06/2005
Deposito del 08/06/2005; Pubblicazione in G. U. 15/06/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 224/05. STRANIERO - RICONGIUNGIMENTO PER I GENITORI A CARICO - REQUISITI - ASSENZA DI ALTRI FIGLI NEL PAESE DI ORIGINE O DOCUMENTATA IMPOSSIBILITÀ DEGLI STESSI DI PROVVEDERE AL SOSTENTAMENTO DEI GENITORI ULTRASESSANTACINQUENNI - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO INVIOLABILE ALLA VITA FAMILIARE, INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA RICHIEDENTI, COMPRESSIONE DI DIRITTI INTERNAZIONALMENTE RICONOSCIUTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 224/05. STRANIERO - RICONGIUNGIMENTO PER I GENITORI A CARICO - REQUISITI - ASSENZA DI ALTRI FIGLI NEL PAESE DI ORIGINE O DOCUMENTATA IMPOSSIBILITÀ DEGLI STESSI DI PROVVEDERE AL SOSTENTAMENTO DEI GENITORI ULTRASESSANTACINQUENNI - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO INVIOLABILE ALLA VITA FAMILIARE, INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA RICHIEDENTI, COMPRESSIONE DI DIRITTI INTERNAZIONALMENTE RICONOSCIUTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 10 Cost., dell'art. 29, comma 1, lettera c), del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 23 della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale consente allo straniero di chiedere il ricongiungimento per i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero per i genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. L’inviolabilità del diritto all'unità familiare è certamente invocabile e deve ricevere la più ampia tutela con riferimento alla famiglia nucleare, eventualmente in formazione e, quindi, in relazione al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e con i figli minori: ma il principio contenuto nell'art. 29 Cost. non ha una estensione così ampia da ricomprendere tutte le ipotesi di ricongiungimento di figli maggiorenni e genitori, in quanto nel rapporto tra figli maggiorenni, ormai allontanatisi dal nucleo di origine, e genitori l'unità familiare perde la caratteristica di diritto inviolabile costituzionalmente garantito, aprendosi contestualmente margini che consentono al legislatore di bilanciare “l'interesse all'affetto” con altri interessi di rilievo. Le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 286 del 1998 tutelano il diritto dello straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato a mantenere l'unità del suo nucleo familiare, prevedendo la possibilità del ricongiungimento familiare che, nella sussistenza delle condizioni regolate dall'art. 29, può essere chiesto in particolare per il coniuge e per i figli minori a carico; il legislatore può legittimamente porre dei limiti all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale, effettuando un «corretto bilanciamento dei valori in gioco», poiché sussiste in materia un'ampia discrezionalità legislativa limitata solo dal vincolo che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli, il che non è dato ravvisare nella scelta del legislatore del 2002 di limitare il ricongiungimento alle ipotesi in cui vi sia una effettiva e grave situazione di bisogno di quei familiari che non possono in alcun modo soddisfare autonomamente le proprie esigenze primarie di vita, non avendo nemmeno altri figli nel paese di origine in grado di sostentarli: ciò vale anche per le ragioni di solidarietà familiare invocate dal rimettente, essendo anzi in tal caso ancora più ampio l’ambito di detta discrezionalità, in quanto il concetto di solidarietà non implica necessariamente quello di convivenza, potendosi ben adempiere il relativo obbligo mediante modalità diverse dalla convivenza. Il diritto al godimento della vita familiare va garantito senza condizioni a favore dei coniugi e dei nuclei familiari con figli minori, mentre negli altri casi esso può anche subire restrizioni, purché nei limiti della ragionevolezza: tale limite non è superato nella previsione normativa denunciata, ove si consideri ad esempio l'ipotesi che vi siano altri figli nel paese d'origine e siano pertanto possibili altre forme di conservazione dell'unità familiare, essendo invece quel diritto garantito dalla legge, situazioni di grave bisogno in cui versano i genitori quando non abbiano alcuna possibilità di provvedere al proprio mantenimento, e non anche negli altri casi. Neppure è invocabile l'art. 10 Cost., in quanto «esorbita dagli schemi del diritto internazionale pattizio».
- Sulla garanzia della convivenza del nucleo familiare, cfr. sentenze n. 28/1995 e n. 203/1997.
- La tutela del diritto dello straniero regolarmente soggiornante in Italia a mantenere l’unità del nucleo familiare nel d. d. lgs. n. 286 del 1998: ordinanza n. 232/2001.
- L’art. 10 Cost. «esorbita dagli schemi del diritto internazionale pattizio»: sentenza n. 32/1999.
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 10 Cost., dell'art. 29, comma 1, lettera c), del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 23 della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale consente allo straniero di chiedere il ricongiungimento per i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero per i genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. L’inviolabilità del diritto all'unità familiare è certamente invocabile e deve ricevere la più ampia tutela con riferimento alla famiglia nucleare, eventualmente in formazione e, quindi, in relazione al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e con i figli minori: ma il principio contenuto nell'art. 29 Cost. non ha una estensione così ampia da ricomprendere tutte le ipotesi di ricongiungimento di figli maggiorenni e genitori, in quanto nel rapporto tra figli maggiorenni, ormai allontanatisi dal nucleo di origine, e genitori l'unità familiare perde la caratteristica di diritto inviolabile costituzionalmente garantito, aprendosi contestualmente margini che consentono al legislatore di bilanciare “l'interesse all'affetto” con altri interessi di rilievo. Le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 286 del 1998 tutelano il diritto dello straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato a mantenere l'unità del suo nucleo familiare, prevedendo la possibilità del ricongiungimento familiare che, nella sussistenza delle condizioni regolate dall'art. 29, può essere chiesto in particolare per il coniuge e per i figli minori a carico; il legislatore può legittimamente porre dei limiti all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale, effettuando un «corretto bilanciamento dei valori in gioco», poiché sussiste in materia un'ampia discrezionalità legislativa limitata solo dal vincolo che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli, il che non è dato ravvisare nella scelta del legislatore del 2002 di limitare il ricongiungimento alle ipotesi in cui vi sia una effettiva e grave situazione di bisogno di quei familiari che non possono in alcun modo soddisfare autonomamente le proprie esigenze primarie di vita, non avendo nemmeno altri figli nel paese di origine in grado di sostentarli: ciò vale anche per le ragioni di solidarietà familiare invocate dal rimettente, essendo anzi in tal caso ancora più ampio l’ambito di detta discrezionalità, in quanto il concetto di solidarietà non implica necessariamente quello di convivenza, potendosi ben adempiere il relativo obbligo mediante modalità diverse dalla convivenza. Il diritto al godimento della vita familiare va garantito senza condizioni a favore dei coniugi e dei nuclei familiari con figli minori, mentre negli altri casi esso può anche subire restrizioni, purché nei limiti della ragionevolezza: tale limite non è superato nella previsione normativa denunciata, ove si consideri ad esempio l'ipotesi che vi siano altri figli nel paese d'origine e siano pertanto possibili altre forme di conservazione dell'unità familiare, essendo invece quel diritto garantito dalla legge, situazioni di grave bisogno in cui versano i genitori quando non abbiano alcuna possibilità di provvedere al proprio mantenimento, e non anche negli altri casi. Neppure è invocabile l'art. 10 Cost., in quanto «esorbita dagli schemi del diritto internazionale pattizio».
- Sulla garanzia della convivenza del nucleo familiare, cfr. sentenze n. 28/1995 e n. 203/1997.
- La tutela del diritto dello straniero regolarmente soggiornante in Italia a mantenere l’unità del nucleo familiare nel d. d. lgs. n. 286 del 1998: ordinanza n. 232/2001.
- L’art. 10 Cost. «esorbita dagli schemi del diritto internazionale pattizio»: sentenza n. 32/1999.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 29
co. 1
legge
30/07/2002
n. 189
art. 23
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 10
Altri parametri e norme interposte