Sentenza 225/2005 (ECLI:IT:COST:2005:225)
Massima numero 29442
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  06/06/2005;  Decisione del  06/06/2005
Deposito del 08/06/2005; Pubblicazione in G. U. 15/06/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 225/05. IMPOSTE E TASSE - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - IMPRENDITORE - PRELEVAMENTI NON GIUSTIFICATI DAI CONTI CORRENTI BANCARI - PRESUNZIONE CHE SI TRATTI, DETRATTI I RELATIVI COSTI, DI RICAVI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA E IRRAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 53 Cost., dell'art. 32, primo comma, numero 2), del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui prevede che i prelevamenti effettuati nell'ambito dei rapporti bancari siano posti, come ricavi, a base delle rettifiche ed accertamenti dell'amministrazione finanziaria, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili. Il rimettente muove, infatti, dall’apodittico assunto della indeducibilità delle componenti negative dal maggior reddito d'impresa accertato in base alla norma impugnata, assunto smentito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto – in ossequio al principio di capacità contributiva – non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati: così interpretata, la norma si sottrae alla censura di violazione dell'art. 53 Cost., risolvendosi, quanto alla destinazione dei prelievi non risultanti dalle scritture contabili, in una presunzione di ricavi 'iuris tantum' - suscettibile, cioè, di prova contraria attraverso la indicazione del beneficiario dei prelievi -, non lesiva del principio di ragionevolezza, non essendo manifestamente arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un imprenditore siano stati destinati all'esercizio dell'attività d'impresa e siano, quindi, in definitiva, detratti i relativi costi, considerati in termini di reddito imponibile. Neppure è, infine, violato il principio di eguaglianza in danno dei titolari di conti bancari, essendo la disponibilità di tali conti elemento idoneo a legittimare il rilievo meramente probatorio attribuito al prelievo non giustificato di somme.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 600  art. 32  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte