Ordinanza 226/2005 (ECLI:IT:COST:2005:226)
Massima numero 29443
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
06/06/2005; Decisione del
06/06/2005
Deposito del 08/06/2005; Pubblicazione in G. U. 15/06/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 226/05. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA - FACOLTÀ DI FAR PERVENIRE AL PREFETTO SCRITTI DIFENSIVI E DOCUMENTI - CONSEGNA ALL’UFFICIO POSTALE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATO OSTACOLO PER LA TUTELA IN SEDE GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO, MOTIVAZIONE APODITTICA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 226/05. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA - FACOLTÀ DI FAR PERVENIRE AL PREFETTO SCRITTI DIFENSIVI E DOCUMENTI - CONSEGNA ALL’UFFICIO POSTALE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATO OSTACOLO PER LA TUTELA IN SEDE GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO, MOTIVAZIONE APODITTICA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile, per omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio e mancanza di motivazione sulla rilevanza, soltanto apoditticamente affermata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui, prevedendo la possibilità per gli interessati di far pervenire all'autorità scritti difensivi e documenti entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, non prevede per gli interessati la facoltà di consegnare tali scritti e documenti all'Ufficio postale nel rispetto del termine suddetto, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.
E’ manifestamente inammissibile, per omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio e mancanza di motivazione sulla rilevanza, soltanto apoditticamente affermata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui, prevedendo la possibilità per gli interessati di far pervenire all'autorità scritti difensivi e documenti entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, non prevede per gli interessati la facoltà di consegnare tali scritti e documenti all'Ufficio postale nel rispetto del termine suddetto, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1981
n. 689
art. 18
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte