Ordinanza 227/2005 (ECLI:IT:COST:2005:227)
Massima numero 29444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  06/06/2005;  Decisione del  06/06/2005
Deposito del 08/06/2005; Pubblicazione in G. U. 15/06/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 227/05. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IRAP - SOCIETÀ DI PERSONE CHE OPERANO CON IL SOLO LAVORO DEI SOCI - INCLUSIONE TRA I SOGGETTI PASSIVI DELL’IMPOSTA - DENUNCIATA DISCRIMINAZIONE RISPETTO AI LAVORATORI DIPENDENTI E AI PENSIONATI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo periodo, e 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui assoggetta all'imposta regionale sulle attività produttive le società di persone che operano con il solo lavoro dei soci, pur in mancanza di qualsiasi elemento organizzativo, per l’asserita lesione del principio di uguaglianza rispetto ai titolari di reddito da lavoro dipendente e da pensione, che non sono invece compresi tra i soggetti passivi dell'imposta stessa. Le categorie poste a confronto, infatti, sono all'evidenza prive del carattere di omogeneità necessario ai fini di una comparazione da effettuarsi con riferimento al principio di eguaglianza.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 2  co. 

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte