Sentenza 239/2022 (ECLI:IT:COST:2022:239)
Massima numero 45190
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  09/11/2022;  Decisione del  09/11/2022
Deposito del 29/11/2022; Pubblicazione in G. U. 30/11/2022
Massime associate alla pronuncia:  45188  45189


Titolo
Paesaggio - Autorizzazione paesaggistica - Deroghe al regime autorizzatorio - Possibile intervento delle Regioni - Esclusione - Attinenza alla materia di esclusiva spettanza dello Stato della tutela del paesaggio (nel caso si specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione Toscana che estende l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica agli interventi di taglio colturale da eseguirsi nelle aree vincolate, con la sola eccezione di quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi). (Classif. 170003).

Testo

La regione non è competente, in una materia di esclusiva spettanza dello Stato, ad irrigidire nelle forme della legge casi di deroga al regime autorizzatorio, neppure quando essi siano già desumibili dall'applicazione in concreto della disciplina statale. (Precedenti: S. 144/2021 - mass. 44103; S. 139/2013 - mass. 37146).

Nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, alla norma regionale non è consentito esplicitare la disciplina statale, anche senza produrre effetti innovativi sull'ordinamento, né riprodurre una disposizione legislativa statale, in quanto anche la semplice novazione della fonte normativa costituisce causa di illegittimità della disposizione regionale. (Precedenti: S. 178/2018 - mass. 40197; S. 82/2018 - mass. 40660; S. 38/2018 - mass. 39881; S. 233/2015 - mass. 38605).

La disciplina del provvedimento autorizzatorio, così come l'individuazione delle ipotesi di deroga, attiene al cuore della materia della tutela del paesaggio, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (Precedenti: S. 108/22; S. 106/22 - mass. 44809; S. 21/2022 - mass. 44449; S. 141/2021 - mass. 44020; S. 138/ 2021 - mass. 44055).

Il taglio colturale rappresenta, un'ordinaria attività di gestione e manutenzione del bosco, distinta dalla «trasformazione del bosco». (Precedente: S. 201/2018 - mass. 40366).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., in relazione agli artt. 146 e 149 cod. beni culturali, l'art. 1 della legge reg. Toscana n. 52 del 2021, che estende ai tagli colturali da eseguirsi nelle aree vincolate - con la sola eccezione di quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi - l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica previsto dall'art. 47-bis, comma 4, della legge reg. Toscana n. 39 del 2000. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con il citato parametro, in quanto l'art. 149 cod. beni culturali, che indica le opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica, è sottratto a qualsiasi possibilità di intervento ad opera della legge regionale; il medesimo parametro è inoltre violato sotto un diverso profilo, dal momento che - sulla base della giurisprudenza amministrativa e delle più recenti norme statali - l'esonero del taglio colturale dall'autorizzazione paesaggistica non potrebbe in ogni caso operare nelle aree vincolate, sicché la disposizione impugnata non presenta un valore meramente esplicativo del significato della disposizione statale).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  28/12/2021  n. 52  art. 1  co. 

legge della Regione Toscana  21/03/2000  n. 39  art. 47  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 146  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 149