Ordinanza 228/2005 (ECLI:IT:COST:2005:228)
Massima numero 29446
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  06/06/2005;  Decisione del  06/06/2005
Deposito del 08/06/2005; Pubblicazione in G. U. 15/06/2005
Massime associate alla pronuncia:  29445


Titolo
ORD. 228/05 B. REATI E PENE - ATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA - MANCATA DEPENALIZZAZIONE LIMITATAMENTE ALL’IPOTESI DI CONDOTTA COLPOSA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL DELITTO DI ATTI OSCENI, CONTRASTO CON LA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE, DIFFORMITÀ TRA LA PARTE MOTIVA E IL DISPOSITIVO DELL’ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile, per il difetto di motivazione sulla rilevanza e la difformità tra la parte motiva e il dispositivo dell’ordinanza di rimessione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e degli artt. 1 e 7, comma 1, lettera c), della legge 25 giugno 1999, n. 205, in relazione all'art. 726 del codice penale, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione della contravvenzione descritta da tale norma (atti contrari alla pubblica decenza), limitatamente all'ipotesi di condotta colposa, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/12/1999  n. 507  art. 44  co. 

legge  25/06/1999  n. 205  art. 1  co. 

legge  25/06/1999  n. 205  art. 7  co. 1

codice penale    n.   art. 726  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte