Ordinanza 229/2005 (ECLI:IT:COST:2005:229)
Massima numero 29447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
06/06/2005; Decisione del
06/06/2005
Deposito del 08/06/2005; Pubblicazione in G. U. 15/06/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 229/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - RICORSO GIURISDIZIONALE AVVERSO SANZIONE AMMINISTRATIVA - PRECLUSIONE IN ASSENZA DI CAUZIONE - INFRAZIONE COMPIUTA DA CITTADINO STRANIERO SU VEICOLO IMMATRICOLATO ALL’ESTERO - FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO IN ASSENZA DI CAUZIONE - DENUNCIATA COMPRESSIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN BASE AL REDDITO, TRATTAMENTO DIFFERENZIATO IN RELAZIONE ALLA NAZIONALITÀ E AL LUOGO DI IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO, VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA CAUZIONE PRECLUSIVA DEL CORSO DEL GIUDIZIO - SOPRAVVIVENZA DELLA CAUZIONE A PENA DI FERMO DEL VEICOLO, NON PRECLUSIVA, ISOLATAMENTE CONSIDERATA, DEL GIUDIZIO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
ORD. 229/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - RICORSO GIURISDIZIONALE AVVERSO SANZIONE AMMINISTRATIVA - PRECLUSIONE IN ASSENZA DI CAUZIONE - INFRAZIONE COMPIUTA DA CITTADINO STRANIERO SU VEICOLO IMMATRICOLATO ALL’ESTERO - FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO IN ASSENZA DI CAUZIONE - DENUNCIATA COMPRESSIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN BASE AL REDDITO, TRATTAMENTO DIFFERENZIATO IN RELAZIONE ALLA NAZIONALITÀ E AL LUOGO DI IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO, VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA CAUZIONE PRECLUSIVA DEL CORSO DEL GIUDIZIO - SOPRAVVIVENZA DELLA CAUZIONE A PENA DI FERMO DEL VEICOLO, NON PRECLUSIVA, ISOLATAMENTE CONSIDERATA, DEL GIUDIZIO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Testo
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché valuti la perdurante rilevanza della questione, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante l'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché del successivo articolo 207 del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 24 Cost., in quanto precluderebbero, in assenza del versamento di cauzione, la tutela giurisdizionale per lo straniero che abbia contravvenuto a regole della circolazione stradale con veicolo immatricolato all'estero. Infatti, con sentenza n. 114 del 2004 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 204-bis sopra richiamato, affermando che l'imposizione dell'onere economico prevista da tale articolo finisce «con il pregiudicare l'esercizio dei diritti che l'art. 24 della Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull'ammissibilità dell'azione esperita». L'art. 207, comma 3, dello stesso codice non pone, d’altra parte, alcuna (ulteriore) preclusione d'ordine processuale, ma si limita a disporre che, «in mancanza del versamento della cauzione» (di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis), venga disposto «il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a 60 giorni».
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché valuti la perdurante rilevanza della questione, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante l'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché del successivo articolo 207 del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 24 Cost., in quanto precluderebbero, in assenza del versamento di cauzione, la tutela giurisdizionale per lo straniero che abbia contravvenuto a regole della circolazione stradale con veicolo immatricolato all'estero. Infatti, con sentenza n. 114 del 2004 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 204-bis sopra richiamato, affermando che l'imposizione dell'onere economico prevista da tale articolo finisce «con il pregiudicare l'esercizio dei diritti che l'art. 24 della Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull'ammissibilità dell'azione esperita». L'art. 207, comma 3, dello stesso codice non pone, d’altra parte, alcuna (ulteriore) preclusione d'ordine processuale, ma si limita a disporre che, «in mancanza del versamento della cauzione» (di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis), venga disposto «il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a 60 giorni».
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 204
co.
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 4
co. 1
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 207
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte