Sentenza 231/2005 (ECLI:IT:COST:2005:231)
Massima numero 29450
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
08/06/2005; Decisione del
08/06/2005
Deposito del 16/06/2005; Pubblicazione in G. U. 22/06/2005
Titolo
SENT. 231/05 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE - PREVISIONE DEL RELATIVO FINANZIAMENTO NELL’AMBITO DI UN PIANO PROGRAMMATICO DI INTERVENTI MINISTERIALI ADOTTATI PREVIA INTESA CON LA CONFERENZA UNIFICATA - MANCATA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSERITA ILLEGITTIMITÀ DEL FINANZIAMENTO SETTORIALE UNILATERALMENTE DISPOSTO DALLO STATO IN MATERIA DI COMPETENZA CONCORRENTE - FINANZIAMENTO AVENTE UNA FONTE NORMATIVA AUTONOMA RISPETTO ALLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 231/05 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE - PREVISIONE DEL RELATIVO FINANZIAMENTO NELL’AMBITO DI UN PIANO PROGRAMMATICO DI INTERVENTI MINISTERIALI ADOTTATI PREVIA INTESA CON LA CONFERENZA UNIFICATA - MANCATA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSERITA ILLEGITTIMITÀ DEL FINANZIAMENTO SETTORIALE UNILATERALMENTE DISPOSTO DALLO STATO IN MATERIA DI COMPETENZA CONCORRENTE - FINANZIAMENTO AVENTE UNA FONTE NORMATIVA AUTONOMA RISPETTO ALLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, censurato, in riferimento all’art. 119 della Costituzione, nella parte in cui, per l'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, autorizza, a decorrere dall’anno 2004, la spesa di 90 milioni di euro, tra l’altro, per l’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione (lettera d). Tale finanziamento ha infatti la sua autonoma fonte normativa nell'art. 15 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 – non impugnato -, il quale lo prevede mediante l'utilizzazione, appunto, di «quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350», sicché l'eventuale violazione della competenza regionale non deriva dalla disposizione censurata, ma dal citato art. 15.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, censurato, in riferimento all’art. 119 della Costituzione, nella parte in cui, per l'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, autorizza, a decorrere dall’anno 2004, la spesa di 90 milioni di euro, tra l’altro, per l’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione (lettera d). Tale finanziamento ha infatti la sua autonoma fonte normativa nell'art. 15 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 – non impugnato -, il quale lo prevede mediante l'utilizzazione, appunto, di «quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350», sicché l'eventuale violazione della competenza regionale non deriva dalla disposizione censurata, ma dal citato art. 15.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 92
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte