Sentenza 231/2005 (ECLI:IT:COST:2005:231)
Massima numero 29451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  08/06/2005;  Decisione del  08/06/2005
Deposito del 16/06/2005; Pubblicazione in G. U. 22/06/2005
Massime associate alla pronuncia:  29449  29450  29452  29453


Titolo
SENT. 231/05 C. ISTRUZIONE PUBBLICA - PREVISIONE DI FINANZIAMENTI NELL’AMBITO DI UN PIANO PROGRAMMATICO DI INTERVENTI MINISTERIALI ADOTTATI PREVIA INTESA CON LA CONFERENZA UNIFICATA - MANCATA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO - AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI, PER L’ORIENTAMENTO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA E PER LO SVILUPPO DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE E DELL’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSERITA ILLEGITTIMITÀ DEI FINANZIAMENTI SETTORIALI UNILATERALMENTE DISPOSTI DALLO STATO IN MATERIA DI COMPETENZA CONCORRENTE - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA IN ARMONIA CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA SUBORDINATA ALL’APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMATICO, A SUA VOLTA CONDIZIONATA ALL’INTESA CON LA CONFERENZA UNIFICATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, censurato, in riferimento all’art. 119 della Costituzione, nella parte in cui per l'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, autorizza, a decorrere dall’anno 2004, la spesa di 90 milioni di euro, tra l’altro, per lo sviluppo di tecnologie multimediali (lettera a), per interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione (lettera b) e per interventi finalizzati allo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e all'educazione degli adulti (lettera c). Premesso che il finanziamento di cui si tratta, le finalità cui esso è predisposto e la sua attuazione mediante iscrizione nella legge finanziaria, senza indicazione di somme e con salvezza della compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, erano già previsti dall'art. 1, commi 3 e 4, e dall'art. 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, norme non impugnate, e che la difformità delle disposizioni della legge n. 350 del 2003 rispetto a quelle di cui alla citata legge n. 53 del 2003 può essere efficacemente censurata solo in quanto essa comporti una lesione della sfera di competenza regionale costituzionalmente garantita, tale lesione deve essere esclusa sulla base di una interpretazione condotta in armonia con i principi costituzionali, nel senso che richiamando espressamente, la disposizione censurata, il piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003, e quindi anche le modalità della sua approvazione, l'autorizzazione alla spesa, oggetto della censura deve ritenersi subordinata, per quanto concerne la sua concreta attuazione, all'approvazione del piano, a sua volta condizionata all'intesa con la Conferenza.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 92

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 92

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 92

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte