Sentenza 231/2005 (ECLI:IT:COST:2005:231)
Massima numero 29452
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
08/06/2005; Decisione del
08/06/2005
Deposito del 16/06/2005; Pubblicazione in G. U. 22/06/2005
Titolo
SENT. 231/05 D. LAVORO - PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI NELLE IMPRESE - ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI UN FONDO SPECIALE PER IL SOSTEGNO DI PROGRAMMI FINALIZZATI A VALORIZZARE TALE PARTECIPAZIONE - MONITORAGGIO DELLA GESTIONE DEL FONDO DA PARTE DI UN COMITATO DI ESPERTI CHE REDIGE ANNUALMENTE UNA RELAZIONE DA INVIARE AL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, ALLE COMPETENTI COMMISSIONI PARLAMENTARI ED AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSERITA ILLEGITTIMITÀ DELLA COSTITUZIONE DI UN FONDO PER FINANZIARE INTERVENTI DIRETTI DA PARTE DELLO STATO IN MATERIA DI COMPETENZA CONCORRENTE - NORMATIVA INCIDENTE SU MATERIE IN PARTE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO («ORDINAMENTO CIVILE») E IN PARTE DI COMPETENZA CONCORRENTE («TUTELA DEL LAVORO») - LEGITTIMAZIONE DELLO STATO A DETTARE NORME PRIMARIE ISTITUTIVE DEL FONDO - SOSTANZIALE COERENZA DELLO STRUMENTO DEL MONITORAGGIO CON L’ISTITUZIONE DEL FONDO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 231/05 D. LAVORO - PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI NELLE IMPRESE - ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI UN FONDO SPECIALE PER IL SOSTEGNO DI PROGRAMMI FINALIZZATI A VALORIZZARE TALE PARTECIPAZIONE - MONITORAGGIO DELLA GESTIONE DEL FONDO DA PARTE DI UN COMITATO DI ESPERTI CHE REDIGE ANNUALMENTE UNA RELAZIONE DA INVIARE AL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, ALLE COMPETENTI COMMISSIONI PARLAMENTARI ED AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSERITA ILLEGITTIMITÀ DELLA COSTITUZIONE DI UN FONDO PER FINANZIARE INTERVENTI DIRETTI DA PARTE DELLO STATO IN MATERIA DI COMPETENZA CONCORRENTE - NORMATIVA INCIDENTE SU MATERIE IN PARTE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO («ORDINAMENTO CIVILE») E IN PARTE DI COMPETENZA CONCORRENTE («TUTELA DEL LAVORO») - LEGITTIMAZIONE DELLO STATO A DETTARE NORME PRIMARIE ISTITUTIVE DEL FONDO - SOSTANZIALE COERENZA DELLO STRUMENTO DEL MONITORAGGIO CON L’ISTITUZIONE DEL FONDO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 112 e 115, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese che intervenga in sostegno di programmi, predisposti per l'attuazione di accordi sindacali o statuti societari, finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime (comma 112) e che il Comitato, la cui costituzione è prevista dal comma 113, annualmente redige una relazione, da inviare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (comma 115). I progetti concernenti il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione delle aziende, infatti, riguardano, da un lato, le strategie e alcuni profili strutturali delle imprese, e, dall'altro, prevedendo l’attribuzione ai lavoratori componenti di determinati organi di garanzie assimilabili a quelle riconosciute ai rappresentanti sindacali, la stessa disciplina del rapporto di lavoro, sicché le disposizioni che detto finanziamento prevedono non esauriscono la loro efficacia nella materia della tutela del lavoro, ma attengono anche – e in misura non secondaria – all'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, che giustifica la legittimazione dello Stato a dettare norme primarie e l'emanazione del decreto attuativo sotto il profilo dell'esigenza di un progetto unitario di disciplina della società europea, mentre la previsione dello strumento di monitoraggio di cui al comma 115 si rivela coerente con l'istituzione del fondo e non lesiva delle attribuzioni regionali, tenuto conto delle modalità di gestione concertata derivanti dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 113 e 114, della medesima legge (v. massima E).
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 112 e 115, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese che intervenga in sostegno di programmi, predisposti per l'attuazione di accordi sindacali o statuti societari, finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime (comma 112) e che il Comitato, la cui costituzione è prevista dal comma 113, annualmente redige una relazione, da inviare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (comma 115). I progetti concernenti il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione delle aziende, infatti, riguardano, da un lato, le strategie e alcuni profili strutturali delle imprese, e, dall'altro, prevedendo l’attribuzione ai lavoratori componenti di determinati organi di garanzie assimilabili a quelle riconosciute ai rappresentanti sindacali, la stessa disciplina del rapporto di lavoro, sicché le disposizioni che detto finanziamento prevedono non esauriscono la loro efficacia nella materia della tutela del lavoro, ma attengono anche – e in misura non secondaria – all'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, che giustifica la legittimazione dello Stato a dettare norme primarie e l'emanazione del decreto attuativo sotto il profilo dell'esigenza di un progetto unitario di disciplina della società europea, mentre la previsione dello strumento di monitoraggio di cui al comma 115 si rivela coerente con l'istituzione del fondo e non lesiva delle attribuzioni regionali, tenuto conto delle modalità di gestione concertata derivanti dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 113 e 114, della medesima legge (v. massima E).
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 112
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 115
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte