Sentenza 231/2005 (ECLI:IT:COST:2005:231)
Massima numero 29453
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  08/06/2005;  Decisione del  08/06/2005
Deposito del 16/06/2005; Pubblicazione in G. U. 22/06/2005
Massime associate alla pronuncia:  29449  29450  29451  29452


Titolo
SENT. 231/05 E. LAVORO - PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI NELLE IMPRESE - ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI UN FONDO SPECIALE PER IL SOSTEGNO DI PROGRAMMI FINALIZZATI A VALORIZZARE TALE PARTECIPAZIONE - PREVISIONE DELLA COSTITUZIONE DI UN COMITATO DI ESPERTI IN RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO E DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - PREVISIONE DI DECRETI MINISTERIALI RECANTI I CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE DEL FONDO - MODIFICABILITÀ DEI CRITERI CON SUCCESSIVI DECRETI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSENZA DEL NECESSARIO COINVOLGIMENTO DELLE REGIONI NELLA GESTIONE DI UN FONDO INCIDENTE ANCHE SU MATERIA DI COMPETENZA CONCORRENTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE CONCRETE MODALITÀ DEL COINVOLGIMENTO REGIONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, commi 113 e 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto non prevede alcuno strumento volto a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni. Premesso che la legittimità delle norme statali istitutive di nuovi fondi è condizionata di norma, per quanto riguarda la competenza ad emanarle, alla inerenza della destinazione dei finanziamenti a opere e servizi rientranti in materie di competenza statale, mentre la finalizzazione dei finanziamenti a scopi rientranti in materie di competenza residuale delle Regioni o anche di competenza concorrente comporta la illegittimità costituzionale delle norme statali, dovendosi tuttavia, nei casi in cui le discipline legislative non possano essere attribuite nel loro insieme ad un'unica materia, fare applicazione del criterio della prevalenza di una materia sull'altra e del principio di leale cooperazione, le disposizioni censurate, le quali, rispettivamente, prevedono (comma 113) la costituzione, con decreto ministeriale, di un Comitato – composto di esperti in rappresentanza in parte del Ministero, in parte e in modo paritario delle associazioni sindacali di datori e di prestatori di lavoro – il quale tra l'altro ha il compito di redigere il regolamento per il proprio funzionamento, mentre con lo stesso decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di cui al comma 112, e che, con successivi decreti, possono essere modificati i criteri di gestione sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni delle parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi dell'Unione europea (comma 114), si collocano all'incrocio delle materie “ordinamento civile”, di competenza esclusiva dello Stato, e “tutela del lavoro”, di competenza concorrente, sicché l’esclusione delle Regioni da ogni coinvolgimento viola il principio di leale collaborazione. Peraltro, poiché in tali materie non si riscontra l'esigenza di specifici strumenti costituzionalmente vincolati di concretizzazione del principio stesso, deve essere rimessa alla discrezionalità del legislatore la predisposizione di regole che comportino il coinvolgimento regionale.

- In tema di finanziamenti in materie di competenza regionale, v. le citate sentenze nn. 370/2003, , 50/2005, 51/2005, 77/2005, 107/2005, 160/2005.

- Sulla necessità di strumenti volti a garantire il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni nel caso in cui competenze dell’uno si intreccino con quelle delle altre, v. le citate sentenze nn. 51/2005 e 162/2005.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2003  n. 350  art. 4  co. 113

legge  24/12/2003  n. 350  art. 4  co. 114

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte