Sentenza 232/2005 (ECLI:IT:COST:2005:232)
Massima numero 29454
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
08/06/2005; Decisione del
08/06/2005
Deposito del 16/06/2005; Pubblicazione in G. U. 22/06/2005
Titolo
SENT. 232/05 A. REGIONE VENETO - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) RIGUARDANTE I CENTRI STORICI - DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE IN CUI DEVONO ESSERE RAGGRUPPATI I MANUFATTI E GLI SPAZI LIBERI ESISTENTI, DEI VALORI DI TUTELA IN FUNZIONE DEI CONTESTI DA SALVAGUARDARE NONCHÉ, PER OGNI CATEGORIA, INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, DELLE DESTINAZIONI D’USO AMMISSIBILI E DEI MARGINI DI FLESSIBILITÀ CONSENTITI DAL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI TUTELA DEI BENI CULTURALI - ESCLUSIONE - DISCIPLINA REGIONALE DIVERSA ED AGGIUNTIVA RISPETTO A QUELLA STATALE PER ASSICURARE NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA NORMATIVA DI GOVERNO DEL TERRITORIO LA TUTELA DEI BENI COINVOLTI NEI CENTRI STORICI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 232/05 A. REGIONE VENETO - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) RIGUARDANTE I CENTRI STORICI - DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE IN CUI DEVONO ESSERE RAGGRUPPATI I MANUFATTI E GLI SPAZI LIBERI ESISTENTI, DEI VALORI DI TUTELA IN FUNZIONE DEI CONTESTI DA SALVAGUARDARE NONCHÉ, PER OGNI CATEGORIA, INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, DELLE DESTINAZIONI D’USO AMMISSIBILI E DEI MARGINI DI FLESSIBILITÀ CONSENTITI DAL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI TUTELA DEI BENI CULTURALI - ESCLUSIONE - DISCIPLINA REGIONALE DIVERSA ED AGGIUNTIVA RISPETTO A QUELLA STATALE PER ASSICURARE NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA NORMATIVA DI GOVERNO DEL TERRITORIO LA TUTELA DEI BENI COINVOLTI NEI CENTRI STORICI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e all'art. 118, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 40 della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11, il quale attribuisce al piano di assetto territoriale (PAT), con riguardo ai centri storici, la determinazione - anche relativamente alle ville venete e agli edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale e alle loro pertinenze - sia delle categorie in cui devono essere raggruppati i manufatti e gli spazi liberi esistenti, sia dei valori di tutela in funzione degli specifici contesti da salvaguardare nonché, per ogni categoria, l'individuazione degli interventi, delle destinazioni d'uso ammissibili e dei margini di flessibilità consentiti dal piano degli interventi (PI). Premesso che la tutela dei beni culturali, attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., è materia nella quale assume rilievo il profilo teleologico della disciplina e che, quindi, non possono ritenersi preclusi interventi legislativi delle Regioni che, nell’ambito della competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali, assumano tra i propri scopi quello di tutela dei beni culturali stessi, tra i quali, ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettere f) e g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggistici), sono compresi le ville, i parchi, i giardini, le vie, le piazze e in genere gli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, o che, nell’ambito della competenza, del pari concorrente, in materia di governo del territorio, prevedano che, tra i valori che gli strumenti urbanistici devono tutelare, abbiano rilevanza non secondaria quelli artistici, storici, documentari e comunque attinenti alla cultura nella polivalenza di sensi del termine, la disposizione censurata, la quale, senza stabilire nuovi criteri di identificazione dei beni culturali ai fini del regime proprio di questi nell'ambito dell'ordinamento statale, ma nella disciplina del governo del territorio, prevede che, previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi e individuazione delle loro pertinenze, sia il PAT a determinare i livelli di tutela e le modalità di utilizzazione dei beni culturali esistenti nei centri storici, non contrasta con la normativa statale in tema di tutela dei beni culturali, in quanto essa è posta in funzione di una tutela non sostitutiva di quella statale, bensì diversa ed aggiuntiva, volta ad far sì che, nella predisposizione della normativa di governo del territorio, si tenga conto non soltanto dei beni culturali identificati secondo la normativa statale, ma eventualmente anche di altri, purché si trovino a far parte di un territorio avente una propria conformazione e una propria storia.
- Sulla non incompatibilità con la competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente (e beni culturali) di leggi regionali che, in materie di competenza concorrente o residuale, assumano tra i propri scopi quello della tutela ambientale, v. le citate sentenze nn. 407/2002, 307/2003, 26/2004, 62/2005.
- Sulla competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, v. le citate sentenze nn. 94/2003, 362/2003, 196/2004.
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e all'art. 118, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 40 della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11, il quale attribuisce al piano di assetto territoriale (PAT), con riguardo ai centri storici, la determinazione - anche relativamente alle ville venete e agli edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale e alle loro pertinenze - sia delle categorie in cui devono essere raggruppati i manufatti e gli spazi liberi esistenti, sia dei valori di tutela in funzione degli specifici contesti da salvaguardare nonché, per ogni categoria, l'individuazione degli interventi, delle destinazioni d'uso ammissibili e dei margini di flessibilità consentiti dal piano degli interventi (PI). Premesso che la tutela dei beni culturali, attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., è materia nella quale assume rilievo il profilo teleologico della disciplina e che, quindi, non possono ritenersi preclusi interventi legislativi delle Regioni che, nell’ambito della competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali, assumano tra i propri scopi quello di tutela dei beni culturali stessi, tra i quali, ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettere f) e g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggistici), sono compresi le ville, i parchi, i giardini, le vie, le piazze e in genere gli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, o che, nell’ambito della competenza, del pari concorrente, in materia di governo del territorio, prevedano che, tra i valori che gli strumenti urbanistici devono tutelare, abbiano rilevanza non secondaria quelli artistici, storici, documentari e comunque attinenti alla cultura nella polivalenza di sensi del termine, la disposizione censurata, la quale, senza stabilire nuovi criteri di identificazione dei beni culturali ai fini del regime proprio di questi nell'ambito dell'ordinamento statale, ma nella disciplina del governo del territorio, prevede che, previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi e individuazione delle loro pertinenze, sia il PAT a determinare i livelli di tutela e le modalità di utilizzazione dei beni culturali esistenti nei centri storici, non contrasta con la normativa statale in tema di tutela dei beni culturali, in quanto essa è posta in funzione di una tutela non sostitutiva di quella statale, bensì diversa ed aggiuntiva, volta ad far sì che, nella predisposizione della normativa di governo del territorio, si tenga conto non soltanto dei beni culturali identificati secondo la normativa statale, ma eventualmente anche di altri, purché si trovino a far parte di un territorio avente una propria conformazione e una propria storia.
- Sulla non incompatibilità con la competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente (e beni culturali) di leggi regionali che, in materie di competenza concorrente o residuale, assumano tra i propri scopi quello della tutela ambientale, v. le citate sentenze nn. 407/2002, 307/2003, 26/2004, 62/2005.
- Sulla competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, v. le citate sentenze nn. 94/2003, 362/2003, 196/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
23/04/2004
n. 11
art. 40
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 118
co. 3
Altri parametri e norme interposte