Sentenza 232/2005 (ECLI:IT:COST:2005:232)
Massima numero 29455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  08/06/2005;  Decisione del  08/06/2005
Deposito del 16/06/2005; Pubblicazione in G. U. 22/06/2005
Massime associate alla pronuncia:  29454  29456


Titolo
SENT. 232/05 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - INTERVENTO DI SOGGETTO PRIVO DELLE ATTRIBUZIONI LEGISLATIVE IN CONTESTAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.

Testo
Nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi promossi in via di azione ai sensi dell'art. 127 Cost. e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, non è ammesso l'intervento di soggetti privi delle attribuzioni legislative in contestazione.

- Sulla inammissibilità, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, dell’intervento di soggetti privi di competenze legislative, v. le citate sentenze nn. 338/2003, 166/2004, 378/2004, nonché l’ordinanza n. 20/2005 e l’ordinanza allegata alla sentenza n. 150/2005.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 31  e segg.