Sentenza 240/2022 (ECLI:IT:COST:2022:240)
Massima numero 45215
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
19/10/2022; Decisione del
19/10/2022
Deposito del 01/12/2022; Pubblicazione in G. U. 07/12/2022
Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Interventi in aree individuate dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) - Possibilità di realizzare, a determinate condizioni, nuovi fabbricati in zona agricola, qualora gli stessi siano necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio dell'attività agricola - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza e violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 090005).
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Interventi in aree individuate dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) - Possibilità di realizzare, a determinate condizioni, nuovi fabbricati in zona agricola, qualora gli stessi siano necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio dell'attività agricola - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza e violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 090005).
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. nonché al principio di leale collaborazione, dell'art. 2 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, che modifica l'art. 51, primo comma, della legge reg. Puglia n. 56 del 1980, aggiungendovi le lett. g-bis.), g-ter.) e g-quater.), consentendo, a determinate condizioni, di realizzare nuovi fabbricati in zona agricola, qualora siano necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio dell'attività agricola. La possibilità di realizzare i fabbricati indicati, ivi comprese le attività connesse, è consentita dalla lett. g-bis.) nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), oltre che delle ulteriori condizioni indicate nelle successive lett. g-ter.) e g-quater.). Inoltre, quest'ultima lettera fa comunque salva l'osservanza di norme di carattere paesaggistico ed ambientale, escludendo perciò una deroga unilaterale alle previsioni di tutela delle aree agricole contenute nel PPTR. In tal modo la disciplina regionale impugnata non pregiudica l'unitarietà e la vincolatività della pianificazione paesaggistica né, tanto meno, mette a repentaglio l'obbligatorietà dell'elaborazione congiunta del piano paesaggistico e delle sue modifiche; per le medesime ragioni, non è leso il principio di leale collaborazione. Non sussiste infine nemmeno il lamentato contrasto con l'art. 3 Cost., perché, per quanto la tecnica legislativa utilizzata dalla Regione per introdurre la disposizione oggetto di censura si presenti discutibile, essa non trasmoda in irragionevolezza tale da inficiarne la legittimità costituzionale.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. nonché al principio di leale collaborazione, dell'art. 2 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, che modifica l'art. 51, primo comma, della legge reg. Puglia n. 56 del 1980, aggiungendovi le lett. g-bis.), g-ter.) e g-quater.), consentendo, a determinate condizioni, di realizzare nuovi fabbricati in zona agricola, qualora siano necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio dell'attività agricola. La possibilità di realizzare i fabbricati indicati, ivi comprese le attività connesse, è consentita dalla lett. g-bis.) nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), oltre che delle ulteriori condizioni indicate nelle successive lett. g-ter.) e g-quater.). Inoltre, quest'ultima lettera fa comunque salva l'osservanza di norme di carattere paesaggistico ed ambientale, escludendo perciò una deroga unilaterale alle previsioni di tutela delle aree agricole contenute nel PPTR. In tal modo la disciplina regionale impugnata non pregiudica l'unitarietà e la vincolatività della pianificazione paesaggistica né, tanto meno, mette a repentaglio l'obbligatorietà dell'elaborazione congiunta del piano paesaggistico e delle sue modifiche; per le medesime ragioni, non è leso il principio di leale collaborazione. Non sussiste infine nemmeno il lamentato contrasto con l'art. 3 Cost., perché, per quanto la tecnica legislativa utilizzata dalla Regione per introdurre la disposizione oggetto di censura si presenti discutibile, essa non trasmoda in irragionevolezza tale da inficiarne la legittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
30/11/2021
n. 39
art. 2
co.
legge della Regione Puglia
31/05/1980
n. 56
art. 51
co. 1
legge della Regione Puglia
31/05/1980
n. 56
art. 51
co. 1
legge della Regione Puglia
31/05/1980
n. 56
art. 51
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte