Sentenza 232/2005 (ECLI:IT:COST:2005:232)
Massima numero 29456
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
08/06/2005; Decisione del
08/06/2005
Deposito del 16/06/2005; Pubblicazione in G. U. 22/06/2005
Titolo
SENT. 232/05 C. REGIONE VENETO - EDILIZIA E URBANISTICA - CENTRI STORICI - POSSIBILITÀ PER I PIANI REGOLATORI DI STABILIRE DISTANZE TRA GLI EDIFICI MINORI DI QUELLE PREVISTE NELL’ART. 9 DEL D.M. N. 1444/68, NELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE B E C1, NEL CASO CHE GLI EDIFICI ESISTENTI ANTISTANTI A QUELLI DA COSTRUIRE SIANO STATI REALIZZATI LEGITTIMAMENTE AD UNA DISTANZA INFERIORE AI CINQUE METRI - CONTRASTO CON PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA DI «GOVERNO DEL TERRITORIO» - ESORBITANZA DALLA POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE SPETTANTE IN TALE MATERIA ALLE REGIONI - INTERFERENZA NELLA MATERIA «ORDINAMENTO CIVILE» DI ESCLUSIVA SPETTANZA STATALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 232/05 C. REGIONE VENETO - EDILIZIA E URBANISTICA - CENTRI STORICI - POSSIBILITÀ PER I PIANI REGOLATORI DI STABILIRE DISTANZE TRA GLI EDIFICI MINORI DI QUELLE PREVISTE NELL’ART. 9 DEL D.M. N. 1444/68, NELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE B E C1, NEL CASO CHE GLI EDIFICI ESISTENTI ANTISTANTI A QUELLI DA COSTRUIRE SIANO STATI REALIZZATI LEGITTIMAMENTE AD UNA DISTANZA INFERIORE AI CINQUE METRI - CONTRASTO CON PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA DI «GOVERNO DEL TERRITORIO» - ESORBITANZA DALLA POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE SPETTANTE IN TALE MATERIA ALLE REGIONI - INTERFERENZA NELLA MATERIA «ORDINAMENTO CIVILE» DI ESCLUSIVA SPETTANZA STATALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 50 della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11. Premesso che la disciplina delle distanze legali, per quanto attiene ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi, rientra nella materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, e che, ferma detta competenza, ai fini dell’esercizio della competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio, costituiscono principi della legislazione statale quello secondo cui la distanza minima sia determinata con legge statale, e quello per il quale le deroghe alle distanze minime sono consentite alla normativa locale, purché tali deroghe siano previste in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio, con la conseguenza che dette deroghe, per essere legittime, devono attenere agli assetti urbanistici, e quindi al governo del territorio, e non ai rapporti tra vicini isolatamente considerati in funzione degli interessi privati dei proprietari dei fondi finitimi, la disposizione censurata - la quale, con riguardo ad una situazione particolare costituita da una costruzione già esistente posta a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dalla normativa attualmente vigente, ma legittima secondo la disciplina dell'epoca della costruzione, autorizza il proprietario del fondo confinante a costruire o a mantenere il proprio fabbricato ad una distanza dall'altro manufatto preesistente inferiore a quella ordinariamente stabilita, con il solo rispetto della prescritta distanza dal confine - non attiene all'assetto urbanistico complessivo delle zone territoriali in cui la suddetta deroga è consentita, senza che la prevista transitorietà possa valere a giustificarla sul piano costituzionale, in quanto, anzi, l'attribuzione di tale natura alla norma costituisce un ulteriore sintomo della violazione dei limiti imposti dalla Costituzione alla competenza della Regione.
- Sulla inidoneità della qualificazione come transitoria di una disposizione legislativa regionale a costituirne giustificazione sul piano costituzionale, una volta che venga accertata la violazione dei limiti imposti alla legislazione regionale, v. la citata sentenza n. 62/2005.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 50 della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11. Premesso che la disciplina delle distanze legali, per quanto attiene ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi, rientra nella materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, e che, ferma detta competenza, ai fini dell’esercizio della competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio, costituiscono principi della legislazione statale quello secondo cui la distanza minima sia determinata con legge statale, e quello per il quale le deroghe alle distanze minime sono consentite alla normativa locale, purché tali deroghe siano previste in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio, con la conseguenza che dette deroghe, per essere legittime, devono attenere agli assetti urbanistici, e quindi al governo del territorio, e non ai rapporti tra vicini isolatamente considerati in funzione degli interessi privati dei proprietari dei fondi finitimi, la disposizione censurata - la quale, con riguardo ad una situazione particolare costituita da una costruzione già esistente posta a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dalla normativa attualmente vigente, ma legittima secondo la disciplina dell'epoca della costruzione, autorizza il proprietario del fondo confinante a costruire o a mantenere il proprio fabbricato ad una distanza dall'altro manufatto preesistente inferiore a quella ordinariamente stabilita, con il solo rispetto della prescritta distanza dal confine - non attiene all'assetto urbanistico complessivo delle zone territoriali in cui la suddetta deroga è consentita, senza che la prevista transitorietà possa valere a giustificarla sul piano costituzionale, in quanto, anzi, l'attribuzione di tale natura alla norma costituisce un ulteriore sintomo della violazione dei limiti imposti dalla Costituzione alla competenza della Regione.
- Sulla inidoneità della qualificazione come transitoria di una disposizione legislativa regionale a costituirne giustificazione sul piano costituzionale, una volta che venga accertata la violazione dei limiti imposti alla legislazione regionale, v. la citata sentenza n. 62/2005.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
23/04/2004
n. 11
art. 50
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 6
Altri parametri e norme interposte