Sentenza 233/2005 (ECLI:IT:COST:2005:233)
Massima numero 29457
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  08/06/2005;  Decisione del  08/06/2005
Deposito del 16/06/2005; Pubblicazione in G. U. 22/06/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 233/05. DISABILE - FRATELLI O SORELLE CONVIVENTI - DIRITTO AL CONGEDO STRAORDINARIO PER L’ASSISTENZA - FRUIZIONE CONSENTITA NEL SOLO CASO DI SCOMPARSA DEI GENITORI E NON ANCHE PER INABILITÀ TOTALE DEGLI STESSI - IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 42, comma 5, del d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con 'handicap' in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità perseguita dalla legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (l. 5 febbraio 1992, n. 104), che la norma denunciata concorre ad attuare, postula infatti anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie, il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di 'handicap', interventi fra cui si inscrive il diritto al congedo straordinario in questione: esso, tuttavia, rimane privo di concreta attuazione proprio in situazioni che necessitano di un più incisivo e adeguato sostegno, come si verifica quando la presenza del genitore totalmente invalido e privo di autonomia irragionevolmente esclude che possano beneficiare dell'agevolazione il fratello o la sorella conviventi del soggetto diversamente abile, benché questi si diano cura di entrambi. Ai fini della tutela prevista nella norma, pertanto, la scomparsa del genitore deve essere considerata alla stregua dell'accertata impossibilità dello stesso ad occuparsi del soggetto handicappato, essendo questa una situazione che esige la medesima protezione di quella esplicitata nella norma.

- In tema di tutela dei portatori di handicap: sentenza n. 215/1987 (diritto alla frequenza scolastica), sentenze n. 467 e n. 329/2002 e n. 167/1999 ( riconoscimento di diritti e provvidenze economiche).

– Concessione del beneficio della detenzione domiciliare alla madre condannata o al padre condannato, conviventi con un figlio portatore di 'handicap' totalmente invalidante: sentenza n. 350/2003.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  26/03/2001  n. 151  art. 42  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte