Sentenza 235/2005 (ECLI:IT:COST:2005:235)
Massima numero 29459
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  08/06/2005;  Decisione del  08/06/2005
Deposito del 16/06/2005; Pubblicazione in G. U. 22/06/2005
Massime associate alla pronuncia:  29460  29461  29462


Titolo
SENT. 235/05 A. LEGITTIMAZIONE A PROPORRE UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI - GIUDICE DELL’APPELLO - CONFLITTO NON SOLLEVATO DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - REIEZIONE.

Testo
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di appello di Roma nei confronti della deliberazione della Camera dei deputati relativa all’insindacabilità delle opinioni espresse dall’On. Maroni nei confronti di Roberto Napoli, oggetto di procedimento civile per risarcimento danni a causa della loro asserita natura diffamatoria, va respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità e improcedibilità del ricorso sollevata dalla Camera sul presupposto che poiché il giudice di primo grado «si è puntualmente conformato alla delibera camerale di insindacabilità, addivenendo per conseguenza ad una sentenza dichiarativa dell'improcedibilità della domanda risarcitoria avanzata nei confronti del parlamentare», si deve ritenere «che il potere di attivare un conflitto di attribuzione nei confronti della delibera menzionata non sia più esercitabile da parte dell'autorità giurisdizionale», perché «definitivamente consumato a seguito della decisione del giudice di primo grado di conformarsi alla delibera d'insindacabilità intervenuta nelle more di tale giudizio». L'eccezione muove, infatti, dall'erroneo presupposto che il potere di sollevare il conflitto da parte del giudice, ove non esercitato, si consumi in primo grado. Questo assunto contrasta con il principio secondo cui il giudice d'appello, in forza dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, ha rilevanti poteri di cognizione e di decisione e, quindi, ha il potere di porsi ogni questione non preclusa che ritenga rilevante ai fini del decidere. Da tale principio e dall'assenza, nella legge 11 marzo 1953, n. 87, di un termine decadenziale per la proposizione dei conflitti interorganici consegue che anche il giudice d'appello è competente a esprimere in via definitiva la volontà del potere cui appartiene ed è legittimato a proporre un conflitto non sollevato dal giudice di primo grado.

- V., in generale, sulla legittimazione dei singoli organi giurisdizionali a sollevare conflitto, tra le molte, le sentenze n. 129/1981 e n. 231/1975 e le ordinanze n. 228 e n. 229/1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte