Sentenza 235/2005 (ECLI:IT:COST:2005:235)
Massima numero 29461
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CAPOTOSTI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
08/06/2005; Decisione del
08/06/2005
Deposito del 16/06/2005; Pubblicazione in G. U. 22/06/2005
Titolo
SENT. 235/05 C. SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 140 DEL 2003 - RITENUTA NECESSITÀ DELLA RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL RICORRENTE PER LA VALUTAZIONE DELLA PERDURANTE SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’ELEVAZIONE DEL CONFLITTO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - REIEZIONE.
SENT. 235/05 C. SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 140 DEL 2003 - RITENUTA NECESSITÀ DELLA RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL RICORRENTE PER LA VALUTAZIONE DELLA PERDURANTE SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’ELEVAZIONE DEL CONFLITTO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - REIEZIONE.
Testo
E’ infondata l’eccezione di inammissibilità e improcedibilità sollevata dalla Camera dei deputati sul presupposto dell'immediata applicabilità della legge 20 giugno 2003, n. 140, entrata in vigore in pendenza di giudizio e costituente, secondo la Camera, «normativa di attuazione di disposizioni di rango costituzionale», il cui art. 3, comma 1, introdurrebbe «nuovi fattori di valutazione in ordine alla estensione della garanzia dell'insindacabilità», con conseguente necessità della restituzione degli atti al giudice ricorrente per una rivalutazione della perdurante sussistenza dei presupposti per l'elevazione del conflitto. Infatti, questa Corte ha già chiarito che la sopravvenienza, nelle more del giudizio, del citato art. 3, comma 1, non comporta la necessità di una rivalutazione da parte del giudice ricorrente della effettiva sussistenza dei presupposti per l'elevazione del conflitto, perché la norma sopravvenuta, nonostante la più ampia formulazione lessicale, non innova rispetto all'art. 68, primo comma, della Costituzione, ma si limita a rendere esplicito il contenuto di tale disposizione.
- V. sentenze nn. 120 e 246/2004; ordinanza n. 136/2005.
E’ infondata l’eccezione di inammissibilità e improcedibilità sollevata dalla Camera dei deputati sul presupposto dell'immediata applicabilità della legge 20 giugno 2003, n. 140, entrata in vigore in pendenza di giudizio e costituente, secondo la Camera, «normativa di attuazione di disposizioni di rango costituzionale», il cui art. 3, comma 1, introdurrebbe «nuovi fattori di valutazione in ordine alla estensione della garanzia dell'insindacabilità», con conseguente necessità della restituzione degli atti al giudice ricorrente per una rivalutazione della perdurante sussistenza dei presupposti per l'elevazione del conflitto. Infatti, questa Corte ha già chiarito che la sopravvenienza, nelle more del giudizio, del citato art. 3, comma 1, non comporta la necessità di una rivalutazione da parte del giudice ricorrente della effettiva sussistenza dei presupposti per l'elevazione del conflitto, perché la norma sopravvenuta, nonostante la più ampia formulazione lessicale, non innova rispetto all'art. 68, primo comma, della Costituzione, ma si limita a rendere esplicito il contenuto di tale disposizione.
- V. sentenze nn. 120 e 246/2004; ordinanza n. 136/2005.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte