Ordinanza 236/2005 (ECLI:IT:COST:2005:236)
Massima numero 29463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  08/06/2005;  Decisione del  08/06/2005
Deposito del 16/06/2005; Pubblicazione in G. U. 22/06/2005
Massime associate alla pronuncia:  29464  29465


Titolo
ORD. 236/05 A. PROCESSO PENALE - NUOVE CONTESTAZIONI - MODIFICA DELL’IMPUTAZIONE - FACOLTÀ DELL’IMPUTATO DI RICHIEDERE AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO IL GIUDIZIO ABBREVIATO RELATIVAMENTE AL FATTO DIVERSO CONTESTATO IN UDIENZA, QUANDO LA NOVITÀ DELLA CONTESTAZIONE DERIVA DA UNA SOPRAVVENUTA MODIFICA NORMATIVA - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Testo
E’ manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dall'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la definizione del procedimento con il rito abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in udienza, quando la novità della contestazione discende da modifica legislativa che innova la struttura della fattispecie astratta originariamente contestata, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 516  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte