Ordinanza 236/2005 (ECLI:IT:COST:2005:236)
Massima numero 29464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
08/06/2005; Decisione del
08/06/2005
Deposito del 16/06/2005; Pubblicazione in G. U. 22/06/2005
Titolo
ORD. 236/05 B. PROCESSO PENALE - NUOVE CONTESTAZIONI - MODIFICA DELL’IMPUTAZIONE - FACOLTÀ DELL’IMPUTATO DI RICHIEDERE AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO IL GIUDIZIO ABBREVIATO RELATIVAMENTE AL FATTO DIVERSO CONTESTATO IN UDIENZA, QUANDO LA NUOVA CONTESTAZIONE CONCERNE UN FATTO GIÀ RISULTANTE DAGLI ATTI DI INDAGINE AL MOMENTO DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 236/05 B. PROCESSO PENALE - NUOVE CONTESTAZIONI - MODIFICA DELL’IMPUTAZIONE - FACOLTÀ DELL’IMPUTATO DI RICHIEDERE AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO IL GIUDIZIO ABBREVIATO RELATIVAMENTE AL FATTO DIVERSO CONTESTATO IN UDIENZA, QUANDO LA NUOVA CONTESTAZIONE CONCERNE UN FATTO GIÀ RISULTANTE DAGLI ATTI DI INDAGINE AL MOMENTO DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E’ manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dall'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la definizione del procedimento con il rito abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in udienza, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.
E’ manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dall'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la definizione del procedimento con il rito abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in udienza, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 516
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte