Ordinanza 236/2005 (ECLI:IT:COST:2005:236)
Massima numero 29465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  08/06/2005;  Decisione del  08/06/2005
Deposito del 16/06/2005; Pubblicazione in G. U. 22/06/2005
Massime associate alla pronuncia:  29463  29464


Titolo
ORD. 236/05 C. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - MODIFICA DELL’IMPUTAZIONE O DELLA CONTESTAZIONE DI UN REATO CONCORRENTE IN RELAZIONE A FATTI GIÀ RISULTANTI DAGLI ATTI DI INDAGINE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO QUANDO IL REATO È ATTRIBUITO ALLA COGNIZIONE DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE ANZICHÉ MONOCRATICA - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 521-bis, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la trasmissione degli atti al pubblico ministero quando, a seguito della contestazione di un fatto diverso o di un reato concorrente in relazione a fatti che già risultavano dagli atti di indagine, il reato è attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. Infatti, la richiesta dell'attuale rimettente di trasmissione degli atti al pubblico ministero è comunque incongrua rispetto ad un sistema ora complessivamente improntato, per esigenze di speditezza e di economia, all'opposto principio di non regressione del procedimento.

- V. sentenze n. 169/2003 e n. 54/2002.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 521  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte