Ordinanza 238/2005 (ECLI:IT:COST:2005:238)
Massima numero 29467
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
08/06/2005; Decisione del
08/06/2005
Deposito del 16/06/2005; Pubblicazione in G. U. 22/06/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 238/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI GUIDA - PATENTE A PUNTI - DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ - RILEVAMENTO MEDIANTE STRUMENTI AUTOMATICI (AUTOVELOX) - PREVISTA NON NECESSITÀ DELLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELL’INFRAZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE - LIMITAZIONE ALLA VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEL VERBALE DI CONTRAVVENZIONE - MANCATA PREVISIONE DELLA ESTENSIONE DELLA COMPETENZA ALLA VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI ACCESSORIE E DELLA DECURTAZIONE DEI PUNTI DALLA PATENTE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI AZIONE E DEL PRINCIPIO DI TUTELA GIURISDIZIONALE - INIZIATIVA DEL RIMETTENTE INDIRIZZATA, TRA LE ALTRE, AVVERSO UNA NORMA (ART. 126-BIS DEL CODICE DELLA STRADA) FATTA OGGETTO, 'MEDIO TEMPORE', DI PARZIALE DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO' ALLA STREGUA DI TALE SOPRAVVENUTA DECISIONE.
ORD. 238/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI GUIDA - PATENTE A PUNTI - DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ - RILEVAMENTO MEDIANTE STRUMENTI AUTOMATICI (AUTOVELOX) - PREVISTA NON NECESSITÀ DELLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELL’INFRAZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE - LIMITAZIONE ALLA VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEL VERBALE DI CONTRAVVENZIONE - MANCATA PREVISIONE DELLA ESTENSIONE DELLA COMPETENZA ALLA VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI ACCESSORIE E DELLA DECURTAZIONE DEI PUNTI DALLA PATENTE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI AZIONE E DEL PRINCIPIO DI TUTELA GIURISDIZIONALE - INIZIATIVA DEL RIMETTENTE INDIRIZZATA, TRA LE ALTRE, AVVERSO UNA NORMA (ART. 126-BIS DEL CODICE DELLA STRADA) FATTA OGGETTO, 'MEDIO TEMPORE', DI PARZIALE DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO' ALLA STREGUA DI TALE SOPRAVVENUTA DECISIONE.
Testo
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e degli artt. «201-bis, lettera e)» (recte: art. 201, comma 1-bis, lettera e) e 204-bis, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992 (disposizione introdotte, rispettivamente, dai commi 1 e 1-septies dell'art. 4 del più volte citato d.l. n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003), in base ai quali deve ritenersi non necessaria la contestazione immediata dell’infrazione del superamento dei limiti massimi di velocità, per la quale è prevista la sanzione della decurtazione del punteggio della patente, allorché gli agenti accertatori facciano uso di uno strumento automatico di rilevazione della velocità, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. Infatti, l'iniziativa del rimettente si indirizza, tra le altre, avverso una norma (il predetto art. 126-bis del codice della strada) fatta oggetto, medio tempore, di parziale declaratoria di illegittimità costituzionale.
- V. sentenza n. 27/2005.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e degli artt. «201-bis, lettera e)» (recte: art. 201, comma 1-bis, lettera e) e 204-bis, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992 (disposizione introdotte, rispettivamente, dai commi 1 e 1-septies dell'art. 4 del più volte citato d.l. n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003), in base ai quali deve ritenersi non necessaria la contestazione immediata dell’infrazione del superamento dei limiti massimi di velocità, per la quale è prevista la sanzione della decurtazione del punteggio della patente, allorché gli agenti accertatori facciano uso di uno strumento automatico di rilevazione della velocità, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. Infatti, l'iniziativa del rimettente si indirizza, tra le altre, avverso una norma (il predetto art. 126-bis del codice della strada) fatta oggetto, medio tempore, di parziale declaratoria di illegittimità costituzionale.
- V. sentenza n. 27/2005.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 126
co.
decreto legislativo
15/01/2002
n. 9
art. 7
co. 1
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 7
co. 3
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 201
co. 1
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 204
co. 8
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 4
co. 1
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 4
co. 1
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte