Ordinanza 240/2005 (ECLI:IT:COST:2005:240)
Massima numero 29469
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
08/06/2005; Decisione del
08/06/2005
Deposito del 16/06/2005; Pubblicazione in G. U. 22/06/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 240/05. PROCESSO PENALE - MISURE DI SICUREZZA - IMPUTATO MAGGIORENNE INFERMO DI MENTE - LIBERTÀ VIGILATA IN LUOGO DEL RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO O IN CASA DI CURA E DI CUSTODIA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL MINORE DI ETÀ, VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
ORD. 240/05. PROCESSO PENALE - MISURE DI SICUREZZA - IMPUTATO MAGGIORENNE INFERMO DI MENTE - LIBERTÀ VIGILATA IN LUOGO DEL RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO O IN CASA DI CURA E DI CUSTODIA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL MINORE DI ETÀ, VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Testo
Restituzione atti al giudice 'a quo' della questione di legittimità costituzionale dell’art. 206 del codice penale, «nella parte in cui non prevede che nei confronti dell’imputato maggiorenne infermo di mente possa essere applicata provvisoriamente un’altra misura di sicurezza, e segnatamente la […] libertà vigilata, in luogo della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e di custodia», sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione. Infatti, la sopravvenienza della sentenza n. 367 del 2004 - con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 206 cod. pen. «nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale» - impone una valutazione sulla persistente rilevanza della questione sollevata.
Restituzione atti al giudice 'a quo' della questione di legittimità costituzionale dell’art. 206 del codice penale, «nella parte in cui non prevede che nei confronti dell’imputato maggiorenne infermo di mente possa essere applicata provvisoriamente un’altra misura di sicurezza, e segnatamente la […] libertà vigilata, in luogo della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e di custodia», sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione. Infatti, la sopravvenienza della sentenza n. 367 del 2004 - con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 206 cod. pen. «nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale» - impone una valutazione sulla persistente rilevanza della questione sollevata.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 206
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 32
co. 2
Altri parametri e norme interposte