Sentenza 242/2005 (ECLI:IT:COST:2005:242)
Massima numero 29472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
20/06/2005; Decisione del
20/06/2005
Deposito del 24/06/2005; Pubblicazione in G. U. 29/06/2005
Titolo
SENT. 242/05 B. IMPRESA - INTERVENTI FINANZIARI STATALI DI POTENZIAMENTO DEL CAPITALE DELLE IMPRESE MEDIO-GRANDI - ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO NAZIONALE GESTITO DALLA SOCIETÀ SVILUPPO ITALIA - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE E DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 242/05 B. IMPRESA - INTERVENTI FINANZIARI STATALI DI POTENZIAMENTO DEL CAPITALE DELLE IMPRESE MEDIO-GRANDI - ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO NAZIONALE GESTITO DALLA SOCIETÀ SVILUPPO ITALIA - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE E DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 106, 107, 108, 109 e 111 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituiscono e disciplinano un Fondo rotativo nazionale affidato alla gestione della società Sviluppo Italia «per effettuare interventi temporanei di potenziamento del capitale di imprese medio-grandi che presentino nuovi programmi di sviluppo, anche attraverso la sottoscrizione di quote di minoranza di fondi immobiliari chiusi che investono in esse», sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna. Infatti, questa Corte ha già avuto occasione di affermare nella sentenza n. 14 del 2004 (anch'essa successivamente più volte confermata) che dal complessivo disegno di riparto delle competenze di cui al Titolo V della Costituzione ed in particolare dagli strumenti statali di intervento esclusivi elencati nell'art. 117 Cost., comma 2, lettera e), emerge «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero paese». Ciò significa che sussiste in generale una ineludibile responsabilità degli organi statali in tema di scelte di politica economica di sicura rilevanza nazionale, anche al di là della specifica utilizzabilità dei singoli strumenti elencati nel secondo comma dell'art. 117 Cost. (come appunto la “tutela della concorrenza” nel caso affrontato nella sentenza n. 14 del 2004). Nel caso di specie non si opera nell'ambito della “tutela della concorrenza”. Ciò non toglie, peraltro, che il legislatore statale possa considerare necessario che anche in materie affidate alla competenza legislativa residuale o concorrente delle Regioni, si possano attrarre a livello centrale determinate funzioni amministrative «sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza» di cui al primo comma dell'art. 118 Cost., dettando la relativa disciplina della funzione amministrativa in questione. Ciò è precisamente quanto avviene con la disciplina qui oggetto di censura, la quale opera l'attribuzione al livello statale di una funzione amministrativa di temporaneo sostegno finanziario a determinate imprese produttive per evidenti finalità di politica economica.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 106, 107, 108, 109 e 111 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituiscono e disciplinano un Fondo rotativo nazionale affidato alla gestione della società Sviluppo Italia «per effettuare interventi temporanei di potenziamento del capitale di imprese medio-grandi che presentino nuovi programmi di sviluppo, anche attraverso la sottoscrizione di quote di minoranza di fondi immobiliari chiusi che investono in esse», sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna. Infatti, questa Corte ha già avuto occasione di affermare nella sentenza n. 14 del 2004 (anch'essa successivamente più volte confermata) che dal complessivo disegno di riparto delle competenze di cui al Titolo V della Costituzione ed in particolare dagli strumenti statali di intervento esclusivi elencati nell'art. 117 Cost., comma 2, lettera e), emerge «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero paese». Ciò significa che sussiste in generale una ineludibile responsabilità degli organi statali in tema di scelte di politica economica di sicura rilevanza nazionale, anche al di là della specifica utilizzabilità dei singoli strumenti elencati nel secondo comma dell'art. 117 Cost. (come appunto la “tutela della concorrenza” nel caso affrontato nella sentenza n. 14 del 2004). Nel caso di specie non si opera nell'ambito della “tutela della concorrenza”. Ciò non toglie, peraltro, che il legislatore statale possa considerare necessario che anche in materie affidate alla competenza legislativa residuale o concorrente delle Regioni, si possano attrarre a livello centrale determinate funzioni amministrative «sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza» di cui al primo comma dell'art. 118 Cost., dettando la relativa disciplina della funzione amministrativa in questione. Ciò è precisamente quanto avviene con la disciplina qui oggetto di censura, la quale opera l'attribuzione al livello statale di una funzione amministrativa di temporaneo sostegno finanziario a determinate imprese produttive per evidenti finalità di politica economica.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 106
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 107
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 108
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 109
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 111
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte