Sentenza 242/2005 (ECLI:IT:COST:2005:242)
Massima numero 29473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
20/06/2005; Decisione del
20/06/2005
Deposito del 24/06/2005; Pubblicazione in G. U. 29/06/2005
Titolo
SENT. 242/05 C. IMPRESA - INTERVENTI FINANZIARI STATALI DI POTENZIAMENTO DEL CAPITALE DELLE IMPRESE MEDIO-GRANDI - APPROVAZIONE DA PARTE DEL CIPE DELLE CONDIZIONI E MODALITÀ DEGLI INTERVENTI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - MANCATO COINVOLGIMENTO DELLE REGIONI NELL’ESERCIZIO DI FUNZIONI ATTRATTE ALLO STATO PER IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - NECESSITÀ DI INTEGRARE LA NORMA CON LA PREVISIONE DELLA PREVIA INTESA CON LA CONFERENZA PERMANENTE STATO-REGIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 242/05 C. IMPRESA - INTERVENTI FINANZIARI STATALI DI POTENZIAMENTO DEL CAPITALE DELLE IMPRESE MEDIO-GRANDI - APPROVAZIONE DA PARTE DEL CIPE DELLE CONDIZIONI E MODALITÀ DEGLI INTERVENTI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - MANCATO COINVOLGIMENTO DELLE REGIONI NELL’ESERCIZIO DI FUNZIONI ATTRATTE ALLO STATO PER IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - NECESSITÀ DI INTEGRARE LA NORMA CON LA PREVISIONE DELLA PREVIA INTESA CON LA CONFERENZA PERMANENTE STATO-REGIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui non prevede che l'approvazione da parte del CIPE delle condizioni e delle modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 109 dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003 debba essere preceduta dall'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Infatti, come già chiarito da questa Corte, la “chiamata in sussidiarietà” di funzioni che costituzionalmente spettano alle Regioni comporta anche la necessità che lo Stato coinvolga sostanzialmente le Regioni stesse, «poiché l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un 'iter' in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà». Nel caso in esame, mentre non appare configurabile alcun tipo di coinvolgimento delle Regioni nell'ambito dell'attività meramente gestoria affidata a Sviluppo Italia s.p.a., il fondamentale ruolo di tipo normativo in materia riconosciuto al CIPE è senz'altro in grado di costituire la sede idonea per un coinvolgimento delle Regioni che risulti adeguato ad equilibrare le esigenze di leale collaborazione con quelle di esercizio unitario delle funzioni attratte in sussidiarietà al livello statale; ciò comporta, necessariamente, la conseguenza che il comma 110 dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003 sia integrato dalla previsione che i poteri del CIPE in materia di determinazione delle condizioni e delle modalità di attuazione degli interventi di gestione del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio possano essere esercitati solo di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
- Cfr. sentenza n. 303/2003.
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui non prevede che l'approvazione da parte del CIPE delle condizioni e delle modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 109 dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003 debba essere preceduta dall'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Infatti, come già chiarito da questa Corte, la “chiamata in sussidiarietà” di funzioni che costituzionalmente spettano alle Regioni comporta anche la necessità che lo Stato coinvolga sostanzialmente le Regioni stesse, «poiché l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un 'iter' in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà». Nel caso in esame, mentre non appare configurabile alcun tipo di coinvolgimento delle Regioni nell'ambito dell'attività meramente gestoria affidata a Sviluppo Italia s.p.a., il fondamentale ruolo di tipo normativo in materia riconosciuto al CIPE è senz'altro in grado di costituire la sede idonea per un coinvolgimento delle Regioni che risulti adeguato ad equilibrare le esigenze di leale collaborazione con quelle di esercizio unitario delle funzioni attratte in sussidiarietà al livello statale; ciò comporta, necessariamente, la conseguenza che il comma 110 dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003 sia integrato dalla previsione che i poteri del CIPE in materia di determinazione delle condizioni e delle modalità di attuazione degli interventi di gestione del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio possano essere esercitati solo di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
- Cfr. sentenza n. 303/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 110
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte