Sentenza 243/2005 (ECLI:IT:COST:2005:243)
Massima numero 29474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  20/06/2005;  Decisione del  20/06/2005
Deposito del 24/06/2005; Pubblicazione in G. U. 29/06/2005
Massime associate alla pronuncia:  29475  29476  29477


Titolo
SENT. 243/05 A. REGIONE VENETO - COMMERCIO - DEROGHE AGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI - CITTÀ D’ARTE - DELEGA ALLE PROVINCE PER L’INDIVIDUAZIONE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLA MATERIA DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA, LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E DI PROPORZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA COMUNI, IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO - OMESSA MOTIVAZIONE E MANCATA MENZIONE DELLA NORMA CENSURATA NEL DISPOSITIVO DELL’ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 1999, n. 62, che stabilisce i requisiti per l'individuazione delle città d'arte, ai fini dell'applicazione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali, previste dall'art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione. Infatti, nessuno specifico argomento è svolto con riferimento alla suddetta norma, che è menzionata solo una volta nella motivazione – e non anche nel dispositivo – dell'ordinanza di rimessione, la quale svolge argomenti esclusivamente in ordine all'impugnativa dell'art. 2 della medesima legge regionale, in coerenza, d'altra parte, con il contenuto dei ricorsi oggetto del giudizio 'a quo'.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  28/12/1999  n. 62  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte